Quando si può parlare di Cantiere Edile e quando di opera Temporanea a scopo di manifestazione di spettacolo ? Quando occorre predisporre Il DUVRI (documento unico di Valutazione dei rischio da interferenze ) e quando un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento?)
A seguito del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 sulla Sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici e la pubblicazione Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 si è fatta maggior luce sui confini tra due settori (quello edile ed impiantistico e quello dello spettacolo) così vicini in termini di tipologia dei fattori di rischio in campo.
L’obbligo di redigere il PSC scaturisce sempre ove si tratti di opera edile ed impiantistica temporanea con presenza di più di una impresa o per lavori di ampiezza oltre i 200 U/g (uomini giorno), ma anche nelle circostanze particolari di cui all’All XI del Dlgs 81/08. Nello spettacolo Il DUVRI sostituisce il PSC nei lavori di allestimento se tali opere rientrano nelle caratteristiche individuate nel DMI 22/07/14.
Ricordiamo innanzitutto che con il Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 – introdotto dal “Decreto del Fare” convertito con legge n. 98/2013 – le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “ si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Successivamente al Decreto è stata pubblicata la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene le “ Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014″
Le Opere Temporanee (OT) sono qui definite come : un “complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.)”.
Nella Circolare si specifica che i lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT “ e nella documentazione di progetto della OT, contestualmente all’esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” e che in ogni caso le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, “rimangono comunque vigenti”.
Si evidenzia “la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:
– avvenga secondo uno specifico progetto ;
– avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni ivi contenute
– sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati;
– venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
– sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT si rimanda alle indicazioni contenute nell’Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008.
Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche sono escluse dalle previsioni del decreto (ma non da quelle inerenti la sicurezza di cui al Dlgs 81/08)
1) “le strutture allestitive aventi altezza inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni”, inferiore a 100 m2
2) “le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi”.
Nell’ambito delle manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a concerti, film e teatro , per queste trova applicazione il Capo I del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Nel caso inoltre di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee “è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l’installazione di una specifica recinzione dell’area di cantiere e di sostituire quest’ultima con un’apposita sorveglianza”.
Ma Attenzione : come anche viene chiarito in una recente pubblicazione dell’INAIL: la redazione del PSC non esime dall’obbligo di redigere il DUVRI e viceversa. E’ infatti sufficiente che in un determinato appalto contemplante lavorazioni edili od impiantistiche concorrano anche Ditte non rientranti negli obblighi di redazione del POS e del PSC (es. Ditte di pulizie, di Sartoria, di Decoro, etc) . In tal caso si dovrà produrre quindi entrambi.