novità legislative ed opinioni in merito

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 35

ART. 35

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

ART. 58 : Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere:

-       d) (M. si riferisce alla mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale)

e), primo periodo (M. si riferisce alla mancata informazione al Datore di lavoro riguardo la necessita’ di conservazione della documentazione sanitaria);

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere :

-       b) (M. si tratta della mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati)

-       c) (M. è per la mancata istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilita’, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Si riferisce anche al mancato accordo con il Datore di lavoro di aziende con più di 15 lavoratori  sul luogo ove custodire le cartelle stesse.  

-       g)  (M. mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, mancata informazione sulla necessita’ di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita’ che comporta l’esposizione a tali agenti. Omessa analoga informazione, ove richiesta anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere

- a) (M : si riferisce alla mancata partecipazione alla valutazione dei rischi, e alla mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita sulla base della valutazione dei rischi; E’ prevista anche  stessa sanzione per la mancata comunicazione al Datore di lavoro di una diversa periodicità di sopralluogo al fine della annotazione nel DVR).

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere

h) (M. mancata informazione, ad ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, mancato rilascio della copia della documentazione sanitaria;)

-  i); (M. la mancata comunicazione  per iscritto a ciascuno dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione, in occasione delle riunioni  annuali del SPP, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita’ psico-fisica dei lavoratori);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40,comma

1, (M. mancata trasmissione per via telematica ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento   delle informazioni compilate secondo il modello in allegato 3B).  

e 41, commi

- 3 (M. quando le visite mediche di cui all’art. 41 c.2 ( preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per cambio di mansione o per cessazione del rapporto di lavoro )   vengano effettuate :

- per accertare stati di gravidanza;

- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

-  5 (M: nel caso in cui gli esiti della visita medica non vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 -accesso ai dati personalizzato e con validazione, informazioni di modifica solo aggiuntive e non sostitutive, procedura scritta, doppio supporto di back-up dati, etc)

- 6-bis (M  si sta parlando del mancato giudizio per iscritto del giudizio d’idoneità del lavoratore e mancata consegna dello stesso documento in copia al lavoratore ed al datore di lavoro;

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