novità legislative ed opinioni in merito

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 33

ART. 33

(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

ART. 56

Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie

attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo

19, comma 1, lettere :

lettera a) (M. Mancata sovrintendendenza e vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, mancata informazione ai loro superiori diretti);

lettera c) (M: mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e assenza di istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa);

lettera e) (M. Mancata astensione, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita’ in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato);

 lettera  f) (M. Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta);

 

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,comma 1, lettere :

lettera b)  (M. Mancata verifica affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

lettera d) (M. Mancata informazione  tempestiva ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione);

lettera g). (M: Mancata frequenza ad appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37).

 

 (M: dunque il Preposto è sanzionato in diversa misura per la mancata osservanza di adempimenti richiesti in fase preliminare e di esercizio alle proprie funzioni e principalmente:

-       mancata vigilanza

-       mancata informazione impartita ai lavoratori

-       mancata informazione acquisita

-       mancata segnalazione al Datore di lavoro

-       mancata adozione di provvedimenti interdittivi in caso di pericolo grave ed immediato)

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