Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 32
M: Si abbassano rispetto al precedente art.55 del Dlgs 81/08 le sanzioni per il Datore di lavoro in relazione ai reati in materia e di sotto elencati. Di seguito è riportata una lettura dell’articolo 32 con i rimandi al Dlgs 81/08 relativi all’oggetto delle violazioni.
ART. 32
(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro :
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (M.: Si tratta della mancata redazione del DVR art.17 in collaborazione con il Medico Competente ed il RSPP e previa consultazione del RLS )
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2 (M: Omessa nomina e formazione del RSPP)
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (M: ovvero nelle aziende industriali di cui al Dlgs 334/99 con obbligo di notifica al ministero dell’Ambiente, nelle aziende termoelettriche, etc)
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (M:resta il principio dei 200 uomini giorno introdotto dal Dlgs 494/96).
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 (M: ovvero un DVR incompleto di individuazione delle misure adottate a seguito della valutazione, del programma di miglioramento, dell’assegnazione di ruoli con specifiche competenze per l’attuazione delle misure individuate)
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). (M: un DVR incompleto , privo di criteri metodologici e della data certa, dell’indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono capacità, esperienza, addestramento e formazione mirati)
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; (M: la mancata consegna al RLS del DVR, il mancato rispetto degli obblighi nei confronti del volontario che presti la sua opera all’interno di una struttura con a capo un Datore di lavoro, la mancata cooperazione tra Datore di lavoro appaltatori e subappaltatori contro i rischi derivanti da attività interferenti, l’assenza della programmazione per l’Emergenza).
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); (M: mancata verifica di idoneità delle imprese appaltatrici);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (M: si riferisce agli obblighi del Datore di lavoro quali in particolare la nomina degli addetti, l’assegnazione dei DPI, l’obbligo della formazione dei lavoratori e dell’RLS, l’adozione di Misure di Emergenza per i lavoratori e le misure antincendio);
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte (M: la mancata nomina del Medico Competente, l’assegnazione dei DPI e il mancato aggiornamento del DVR) , e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter. (M: la mancata cooperazione per i rischi derivanti da interferenze);
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), (M: mancata richiesta di intervento al Medico Competente, impedimento nell’operato del RLS, mancata redazione del DUVRI e e mancata consegna su richiesta del RLS) seconda parte, s) e v), (M: mancata consultazione dell’RLS e mancata Riunione periodica annuale) 35, comma 4; (M: mancata effettuazione della riunione su richiesta del RLS anche al di sotto dei 15 lavoratori);
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, ; (M: omessa custodia del DVR presso l’unità produttiva) 35, comma 2, (M:mancato rispetto degli adempimenti previsti in essere nel corso della riunione periodica del SPP) 41, comma 3; (M:l’effettuazione delle visite mediche nei casi non previsti).
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r),(M: Mancata comunicazione all’INAIL-IPSEMA dei dati sugli infortuni) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2 (M: Assegnazione personale a mansione senza idoneità specifica, informazione al MC di tutti i dati aziendali);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; (M: Mancata consegna della documentazione sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro , mancato verbale di riunione SPP);
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; (M: assenza di tessera di riconoscimento per ditte autonome in appalto)
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa) (M: Mancata comunicazione INAIL del nominativo dell’RLS ove designato).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (M: è il decreto relativo alla Assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria)