Il Dlgs 106/09: analisi degli articoli da 11 a 20.

Anche questo lunedì esaminiamo insieme con l’intento di interpretare al meglio la volontà del legislatore, un altro gruppo di articoli del Decreto Correttivo : da 11 a 20.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.14 : “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e salute dei lavoratori”.

L’articolo del Dlgs 81/08 già prevede la possibilità da parte degli organi del Ministero del lavoro e della prev sociale (Ora Min del Lavoro della salute e delle politiche sociali) di sospendere l’attività di un’impresa quando venga colta sul luogo di lavoro con personale non regolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei presenti o per gravi e reiterate violazioni di cui all’All. I.

Nel correttivo la sospensione non riguarda ora tutta l’attività ma “la parte delle attività imprenditoriali interessata dalle violazioni” .

Inoltre viene data una definizione al concetto di “reiterazione” :

“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato “ Il provvedimento di sospensione comporta ora conseguenze interdittive per l’accesso alle pubbliche gare.  La durata del provvedimento varia in ragione della percentuale dei lavoratori irregolari e comunque non supera due anni; Tali disposizioni si applicano anche al settore edile. Per quanto riguarda le violazioni in materia di prevenzione incendi sono competenti i relativi organi dei VVF (M: Non si specifica quali siano i confini della “parte della attività imprenditoriale interessata dalle lavorazioni”. Viene da pensare che se l’organo di vigilanza ad esempio su un cantiere rileva lavoratori irregolari dediti al montaggio di un ponteggio, questo debba essere sospeso. Per due anni la ditta potrebbe solo eseguire lavorazioni diverse dal montaggio dei ponteggi. E’ vero pure che se la ditta si occupa di manutenzione facciate è chiaro che le rimane assai poco per proseguire l’attività. )

 

E’ poi affrontato l’aspetto sanzionatorio: la sanzione unica di euro 2500 prevista nel dlgs 81/08 tra le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione è ora applicabile in misura pari ad € 1500 per le ipotesi di lavoro irregolare ed € 2500 “ per gravi e reiterate violazioni”. Più alte le sanzioni invece per chi non ottempera: “arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di lavoro irregolare”. (M: la sospensione sostituisce l’arresto e in più se è possibile ovviare con un’ammenda non è neanche vera..).

 

Tali provvedimenti non si applicano nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti  unico occupato dall’impresa. Anche per la sospensione si presta attenzione alla modalità con cui viene attuata (“In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”).(M: il Provvedimento è indirizzato alle microimprese. Il distinguo tuttavia può riservare insidie in quanto è suscettibile di ingenerare una presunzione di “estensione” della deroga). 

 

ART. 12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.16: “Delega di Funzioni”

Nell’ambito della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del Datore di lavoro e disciplinata dal Dlgs 81/08 è ora ammessa la sub-delega di funzioni :“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 (ricordiamo che tra le condizioni vi è l’atto scritto e l’autonomia di spesa per le funzioni) ma è vietata la sub-sub delega

:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.L’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato resta in capo al Datore di lavoro. (M: La buona riuscita dello strumento di delega è legata ai sistemi di organizzazione e gestione adottati in relazione alle esigenze aziendali. Dall’esito delle vicende giudiziarie in materia si potrà sapere se lo strumento della delega sarà realmente utilizzato per migliorare la sicurezza o diverrà solo un mezzo per delegare le responsabilità del datore di lavoro. Si cita comunque la sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 della Cassazione Sezione IV  in merito ad un caso di incendio in cui la Corte si è espressa sui limiti della delegabilità del Datore di lavoro).

 

ART. 13

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.18: “”Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente”

Obblighi nei confronti del Medico Competente:

In relazione agli obblighi relativi alla Sorveglianza sanitaria, viene integralmente sostituita la lettera g) per cui all’obbligo in capo al Datore di Lavoro, già istituito nel Dlgs 81/08, di richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico si aggiunge anche l’obbligo di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”  inoltre ( g-bis) è lo stesso Datore di Lavoro che deve “comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;” (M: Del resto si comprende che se il Datore di lavoro non comunica la cessazione del rapporto di lavoro al Medico competente, a questi non può essere imputata alcuna inadempienza nello specifico)

 

Obblighi nei confronti del Rappresentante dei lavoratori:

Il Datore di lavoro è tenuto a consegnare il DVR di cui all’art. 17 ed il DUVRI di cui all’art 26 al RLS, e sempre su sola sua richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale e a consentire all’RLS di accedere ai dati infortunistici comunicati all’INAIL o all’IPSEMA. Tuttavia l’RLS per contro deve consultare tale documentazione solo in Azienda. (M: La norma scaturisce principalmente dalla necessità di proteggere i dati sensibili in base al Dlgs 196/03 e da questa potrebbe derivare una modalità di consegna del DVR in CD e formato cartaceo  integrata da una formalità specifica (integrazione del DPS )).

 

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione all’INAIL ed all’IPSEMA degli infortuni sul lavoro si rimarca la distinzione, già espressa nel decreto, tra gli infortuni che danno luogo ad assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento da quelli da cui deriva una assenza superiore a tre giorni.  Si specificano nel correttivo tempi, modalità e finalità della comunicazione. La comunicazione, per via telematica, deve avvenire, nel primo caso a fini statistici entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’art 8 c.4 del Dlgs 81/08 ( regole tecniche per funzionamento SINP) nel secondo caso a fini assicurativi anche tramite la denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”

(M: nel Dlgs 81/08 non era previsto il riconoscimento di validità della denuncia di cui al DPR 1124/65 quale assolvimento dell’obbligo specifico )

 

Alla nuova lettera aa)  l’obbligo già istituito nel Dlgs 81/08 di comunicazione annuale all’INAIL ed all’IPSEMA del nominativo dell’RLS si intende in prima applicazione del decreto esteso agli RLS già eletti o designati. (M: una specifica che mancava nel Dlgs 81/08)

In base al neo aggiunto comma 3-bis inoltre il Datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori, del Medico Competente “ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” (M.: La responsabilità della mancata attuazione degli obblighi in capo agli incaricati va valutata quindi sempre in concorso con la verifica di sussistenza di un eventuale difetto di vigilanza del datore di lavoro).

 

ART. 14

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis del codice civile ed ai lavoratori autonomi.

Gli obblighi di cui all’art.21 del Dlgs 81/08 si estendono ora solo ad artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici nel settore agricolo e i coltivatori diretti del fondo. mentre vengono esclusi i “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083” del codice civile. (M. Verrebbero esclusi quindi dagli obblighi di tessera, DPI e utilizzo delle attrezzature conformemente al Titolo III, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia ex art. 2083 del c.c.)

 

ART. 15

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 25 Dlgs 81/08: “Obblighi del Medico Competente”.

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il Medico Competente “ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;” (M: non si distingue più se l’Azienda presenta  o no più di 15 lavoratori e quindi l’obbligo di custodia documentale è esteso ora a tutte).

 

Alla cessazione del rapporto di lavoro (…) “l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”; E’ abrogato l’obbligo di inviare all’ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del Rapporto di lavoro, (M: conseguentemente il lavoratore non avrà più la facoltà di richiedere all’ISPESL copia della propria cartella)

 

 

ART. 16

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.26 Dlgs 81/08: Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

L’art. 26 che regola la materia della sicurezza nel regime dei contratti di appalto è stato integrato e modificato nel correttivo specificando che gli obblighi derivanti dal decreto si applicano a “lavori, servizi e forniture” e non più solo al generico “lavori”  mentre viene introdotto  il requisito della “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; (M: la disponibilità giuridica del luogo ove si svolge l’appalto è elemento discriminante per l’attribuzione delle relative responsabilità ).

 

Si specifica con il correttivo che il DUVRI è un documento che “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”e che va redatto “dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”(M: Si è ritenuto di dover chiarire l’esistenza di tale obbligo anche per il DUVRI in quanto non specificato nel Dlgs 81/08 ).

La disciplina non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi” derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (chimici, biologici,atmosfere esplosive e rischi di cui all’All. XI). (M: Spetta quindi sempre al Datore di lavoro valutare l’entità dei  rischi per lavori fino a due giorni. Poiché senza evidenza documentale non si può attestare che tale valutazione è stata fatta, si ritiene che anche in questi casi (lavori fino a due giorni) sia opportuno redigere un DUVRI semplificato o quantomeno una autocertificazione controfirmata per accettazione dall’appaltatore).

 

Si distingue il caso in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente o quando l’appalto “sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (Codice dei contratti pubblici).In tali casi” il soggetto che affida il contratto” redige un documento di valutazione dei rischi da interferenze contenente i “ rischi standardpotenziali inerenti all’attività specifica in appalto. “Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dei lavori deve invece integrare il DUVRI  “riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”(M: E’ una sorta di secondo livello del DUVRI legato al luogo di lavoro specifico:Integrazione al DUVRI relativa alla specifica unità operativa).

 

I  costi della sicurezza  in regime di appalto o somministrazione sono ora definiti più nel dettaglio quali“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni” i quali (si integra ora) “non sono soggetti a ribasso”.(M:si ricorda che i rischi da interferenze e i costi da inserire nel DUVRI che deve essere a sua volta allegato al contratto di appalto devono essere concordati tra appaltante ed appaltatore in base a quanto riportato nell’art. 26.

 

ART. 17

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.27 Dlgs 81/08: “ Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”

In questo articolo si specifica che tra i settori che verranno individuati per l’elaborazione dei sistemi di qualificazione (ove è chiamata la commissione anche tenuto conto delle indicazioni degli organismi paritetici)  saranno compresi anche quello della “sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico”.(M: Per i  modelli di cui all’art 30 Dlgs 81/08 si dovrà tenere conto anche delle indicazioni espresse  dagli organismi Paritetici (“ anche tenuto conto”). La norma ad avviso del sottoscritto va interpretata nel modo seguente: Qualora gli organismi paritetici abbiano espresso indicazioni sulla individuazione di settori e criteri , allora la Commissione dovrà tenerne conto in sede di definizione del sistema di qualificazione. D’altra parte è difficile pensare il contrario).

 

Anche nel settore edile è prevista l’adozione di un “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” da estrinsecarsi attraverso uno “strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e del possesso dei requisiti ( formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzioni ricevute, etc). Si parla di un” punteggio iniziale” che può decrescere fino alla sospensione (punti 0) dell’attività.(M: E’ il discorso della patente a punti. Vd articolo del 03/08/2009 ” Dlgs 106/09 : cosa cambia”).

 

Importante inoltre la specifica che definisce   “non vincolante” il possesso di tali requisiti ma “preferenziale”ai fini dell’affidamento dei contratti nel settore pubblico.(M: chi non adotta i modelli non incorre in sanzioni ma la “non adozione” degli stessi costituirà  inevitabilmente un fattore discriminante e probabilmente una via preferenziale per il ricevimento di controlli ed ispezioni ).

 

ART. 18

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 28 Dlgs 81/08:Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione deve riguardare anche i rischi ”connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;v

A proposito della valutazione dello stress lavoro-correlato l’obbligo di redazione decorre” a fare data dal 1° agosto 2010.”;

Il DVR può essere tenuto su “supporto informatico e la data certa è ora sostituibile da firme congiunte di tutti gli aventi causa. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve essere effettuata la redazione del DVR dalla costituzione della nuova impresa sono previsti ora novanta giorni. (M: si parlava di sei mesi nel vecchio Dlgs 626/94 ).

 

ART. 19

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 29  Dlgs 81/08: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Definiti qui i tempi entro cui deve essere effettuato l’aggiornamento del DVR dalla data di accadimento o di rilevamento dell’evento o di rilevamento che ne motivano la rielaborazione:Trenta giorni.  (M: Si parlava nel Dlgs 81/08 solo di prima redazione o di  aggiornamento senza specificare la tempistica. Si presume che nel caso dell’aggiornamento la data da cui far partire i 30 giorni sia la data di inizio dell’accadimento o della combinazione dinamica di fattori che motiva la rielaborazione del documento, ma soprattutto conterà la data dichiarata di prima constatazione delle cause qualora alla stessa non si possa risalire in altro modo).

 

ART. 20

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 30 Dlgs 81/08: “Modelli di Organizzazione e di Gestione”

Nell’articolo si chiarisce che sarà la Commissione Consultiva permanente ad occuparsi di elaborare i modelli di organizzazione e gestione di cui all’art.30 e che tale procedure saranno “semplificate”. (M:L’attenzione alla semplificazione dei modelli è finalizzata alla esigenza di flessibilità: un modello semplice può infatti meglio adattarsi alle peculiarità della singola azienda).


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