ART. 1
(Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
art.1: Finalità
Nell’articolo si specifica che il ministero del lavoro e della previdenza sociale ora è denominato “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 legge 244/2007). In base a tale legge il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo lasciando alle Regioni e agli Enti locali i servizi alla persona e per l’impiego.
ART. 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
art.2: Definizioni
Nell’articolo viene riesaminata la definizione di lavoratore. Vengono soppresse le parole “volontario come definito dalla Legge 11 agosto 1991, n.266” e “il volontario che effettua il servizio civile”. (Si ricorda che ai fini della Legge 266/91, per attività di volontariato si intende “ quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte (…) ed esclusivamente per fini di solidarietà.)
ART. 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
art.3: Campo di applicazione
L’art 3 del Dlgs 81/08 riservava a talune categorie e settori ( Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, Forze di polizia, Corpo dei vigili del fuoco, e Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale), una applicabilità condizionata dalle “effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”. Con il correttivo tali esigenze dovranno essere individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare (…)l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). Da tale speciale regolamentazione vengono ora escluse le organizzazioni di volontariato ed al loro posto inseriti gli “uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”
Un discorso a parte è riservato alle cooperative sociali – che in base alla legge 8 novembre 1991, n. 381 hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini-, ed alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. Per tali categorie infatti le modalità applicative del decreto saranno individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
c) Nel comma 9 del Dlgs 81/08 che disciplina sull’applicabilità del decreto ai lavoratori a domicilio e sui lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (prevedendo in particolare per essi l’obbligo di formazione ed informazione e la consegna dei DPI), le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (…) sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (…)
Si ricorda che in base a tale legge è considerato “lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità (…) lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori”.
d) il comma 12 del Dlgs 81/08 estende la disciplina a componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230 bis c.c. dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 del c.c. e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Per tali categorie si applicano le disposizioni di cui all’art 21 Dlgs 81/08 che prevede in particolare obbligo di indossare DPI, possibilità di accedere alla formazione e d informazione e di beneficiare dell’assistenza sanitaria di cui all’art 41, tessera di riconoscimento. Nel comma 12 le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”.In base all’art 2083 cc infatti piccoli imprenditori sono sì i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti ma anche coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] (2).
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente “12-bis in cui i volontari di cui alla Legge 266/91 e i volontari del servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del Dlgs 81/08).
ART. 4
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art.4: Computo dei lavoratori
Per la determinazione del numero di lavoratori dal quale derivano particolari obblighi non vengono più esclusi come nel precedente decreto i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini di formazione ed orientamento compresi nell’art 18 della legge 24/06/97 n.196 (con contratto di lavoro temporaneo). Sono invece esclusi dal computo i lavoratori in prova con l’inserimento della lettera l bis) .”; il comma 4 che tratta in materia di computo dei lavoratori impiegati nel settore agricolo in determinati periodi dell’anno interessati da una intensificazione nell’attività è sostituito dal seguente: “4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..( Riguardo al computo dei lavoratori si rimanda al D.Lgs. 61/2000 e il relativo decreto correttivo (decorrenza 20-4-2001)
ART. 5
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Dlgs 81/08 art. 5: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’articolo oltre ad una errata corrige per omesso termine (“ è istituito”) l’articolo apporta modifiche alla composizione del comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Prevedendo 3 rappresentanti in tutto da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ed 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”.
Si ricorda che nel Dlgs 81/08 il Comitato ha il compito di stabilire linee di indirizzo, individuare obiettivi e programmi in materia di salute e sicurezza anche in ambito di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni e fissare la priorità nella ricerca di settore il tutto nel rispetto dell’accordo tra stato e regioni.
ART. 6
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 6 : Commissione consultiva permanente per la salute e la Sicurezza sul lavoro”.
L’articolo apporta variazioni nella composizione e nelle competenze della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro inserendo 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità in luogo di un rappresentante del Ministero della salute ; ”
Al compito, già affidato alla Commissione con il Dlgs 81/08 di “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini dell’art. 30 del Dlgs 81/08 si aggiunge quello di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento, nonché di di elaborare procedure standardizzate per la redazione del DUVRI ( art 26, comma 3) anche individuando tipologie di attività per le quali il rischio interferenza possa essere considerato irrilevante.
La commissione dovrà altresì elaborare indicazioni procedurali per l’effettuazione del DVR stress lavoro correlato.
ART. 7
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 8 Dlgs 81/08 : Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Il Dlgs 81/08 ha previsto l’’istituzione del Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) al fine di fornire una banca dati utile alla programmazione, pianificazione e valutazione delle attività di prevenzione pubbliche e private.
L’articolo apporta modifiche ai contenuti dei flussi informativi includendo “i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL”. Nell’articolo si precisa che i contenuti dei flussi informativi “quadro dei rischi” deve rientrare anche in “un’ottica di genere”.
ART. 8
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
art. 9: Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Dlgs 81/08 riconosce all’ISPESL, all’INAIL, ed all’IPSEMA quali enti pubblici nazionali la competenza e facoltà di consulenza al Ministero del lavoro e della salute in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’articolo del correttivo apporta modifiche riguardo alle competenze dell’INAIL in fatto di erogazione delle prestazioni del Fondo di cui all’art1 della L 296/06 c.1187 (istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro) stabilendo che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
inoltre l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera previo accordo tra Stato e Regioni (…).
In base al comma 6 lettera i) ora L’ISPESL non “svolge” ma “può svolgere” attività di vigilanza trasformando l’obbligatorietà in solo diritto di esercitare tale competenza in modalità discrezionale.
L’art 9 c.7 che riguarda le competenze dell’IPSEMA sulla erogazione delle prestazioni del Fondo di cui alla L.296/06 per infortuni nel settore marittimo (a far data dal 1° Gennaio 2007) disciplina come per l’INAIL le modalità di rassegnazione delle somme “eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario”.
ART. 9
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art.11: Attività promozionali
Previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali viene individuato l’INAIL come ente finanziatore dei progetti di investimento in materia di sicurezza da parte delle piccole, medie e micro imprese e l’INAIL e le Regioni quali enti finanziatori di progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese.
Sempre previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero, Il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca., è ente erogatore per le attività presso gli Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale.
Viene affidata alle regioni il compito di finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. L’adozione da parte delle imprese di tali soluzioni tecnologiche verificata dall’INAIL sarà tenuta di conto ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ;
Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i, l’INAIL può utilizzare servizi pubblici e privati d’intesa con le regioni interessate finanziando con risorse proprie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
ART. 10
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
art. 13: Vigilanza
Precisa che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;
Viene estesa la competenza al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale includendo quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191(sicurezza ed igiene sul lavoro nelle ferrovie e tramvie);