Dlgs 104/08 n. 81
Quali argomenti affronta nello specifico il neo-nato TESTO UNICO?
a parte gli ultimi interventi di modifica espressi dalla Commissione Lavoro del Senato sullo schema del Decreto predisposto dal Governo, dove va ad influire prevalentemente la Legge?
Esaminiamola più da vicino tentando una evidenziazione del contenuto per argomenti.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- E’ prevista l’applicazionedella normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti isettoridi attività, compresa la pubblica amministrazione, (già peraltro compresa nel Dlgs 626/94 ) assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
- estensione della applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati sottraendo tuttavia dalla tutela delle direttive comunitarie il lavoratore autonomo se svolgente attività “al di fuori di qualsiasi subordinazione ad una terza persona” . Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari.
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese con previsione di forme di unificazione documentale. (l’intento sembra quindi coincidere con l’individuazione di procedure standard a cui attenersi per espletare il carico documentale delle aziende) .
- Il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tener conto, in particolare, dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi. Cambiano inoltre le modalità per svolgere la valutazione dei rischi: le aziende che occupano fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, ancora da stabilire. Nell’attesa, per le aziende che hanno fino a dieci dipendenti è ancora sufficiente l’autocertificazione.
IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE
- riordino della normativa in materia di macchine ed impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo (la produzione normativa italiana in materia è nutrita e gode di buona tradizione, basti pensate al DPR 547/55 in materia di macchine ). (In tale direzione sembra collocarsi la legge 37/08 vigente dal 27/03/08 sulla certificazione unica di conformità degli impianti).
APPARATO SANZIONATORIO
riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio attraverso la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio ( non viene tuttavia ancora risolto il problema della “dicrezionalità” dell’organo Ispettivo nella determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria).Anche per quanto riguarda le infrazioni che “ ledano interessi generali dell’ordinamento” è previsto un Inasprimento della sanzione .
All’interno del regime sanzionatorio è introdotta anche la “graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate”;
- compare il “riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, i diritto di agire in giudizio in relazione a infortuni o malattie professionali.
-Se entro fine luglio non saranno documentati i rischi e i dispositivi di sicurezza adottati in azienda, per gli imprenditori scatteranno le sanzioni dettate dalla nuova disciplina. Le quali, nel caso delle realtà più esposte agli incidenti (centrali termoelettriche, strutture in cui si fabbricano esplosivi, industrie con più di 200 lavoratori e così via), possono arrivare anche all’arresto da 6 a 18 mesi. Questo caso rappresenta l’unico in cui in alternativa all’arresto non sia prevista l’ammenda. Tuttavia, l’articolo 302 introduce un «ravvedimento operoso», per cui il giudice dovrà convertire l’arresto in ammenda – da 8mila a 24mila euro – «se entro la chiusura del dibattimento di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato».
-I lavoratori, che non si sottopongono alla formazione obbligatori rischiano l’ammenda da 200 a 600 euro.
FONDI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PREVENZIONISTICA
Si contempla di destinare gli “ introiti delle sanzioni pecuniarie” allo scopo di diffondere la prevenzione anche per quanto riguarda l’aspetto dell’informazione o “alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali”;
- L’importo di sanzioni amministrative applicate in caso di lavoro irregolare e’ destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al fenomeno stesso.
RUOLI E COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE
- rafforzamentodel ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- Si introduce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
(può essere considerato un rafforzamento del principio, perché la norma già c’era).
- Il RLS e’ “di norma eletto dai lavoratori”; all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, (…) avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, (…) sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. (sarà dunque possibile eleggere il rappresentante della Sicurezza dei lavoratori solo una volta sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori).
Sussisterà inoltre da parte del Datore di Lavoro l’ obbligo di consegnare al rappresentante per la sicurezza, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ del registro degli infortuni sul lavorodi cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).”(l’obbligo però resta se su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione)
- all’articolo 19, dopo il comma 5 e’ aggiunto il “5-bis con l’introduzione dei rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, i quali sono chiamati a esercitare le attribuzioni proprie dell’ RSL con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza” (ad esempio una figura unica per un gruppo di sedi operative svolgenti la stessa attività produttiva nella stessa regione)
Sono introdotte nuove procedure di lavoro per il Medico Competente con la standardizzazione di alcuni protocolli di lavoro (registro esposti, protocollo sanitario, etc) nonché nuovi obblighi in fatto di tenuta e gestione della documentazione sanitaria).
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
- valorizzazionedi codici di condotta ed etici che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei
lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- previsione di un sistema di qualificazione delleimpresee dei lavoratori autonomi acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
- promozionedella tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema promozione
- la divulgazione della cultura della salutee della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione. (Lo slancio previsionale viene tuttavia smorzato dalla considerazione del” rispettodei principi di autonomia didattica e finanziaria”);
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COORDINAMENTO E DI VIGILANZA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 29 del 5 febbraio 1998.
Fino all’emanazione del decreto , il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.
- razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza. (non vengono ancora specificate le modalità con cui verrà espresso tale coordinamento).
- poteri e obblighi assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, al personale ispettivo delle aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possonoeffettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, si prevede da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’immissione in serviziodi altre 300 unità di personale.
REGIME DELL’APPALTO
- il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” (resta quindi in piedi la valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del Dlgs 626/94 per le singole appaltatrici. Tale documento dovrà essere recepito dalla Committente per l’individuazione delle interferenze).
Altro aspetto riguarda i costi della Sicurezza.
All’articolo 7, dopo il comma 3-bise’ aggiunto il seguente:
“3-ter(. …) nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;
- esclusione di qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati in relazione all’adozione delle misure di prevenzione e protezione.
- revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e con la garanzia che l’assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
-nell’ambito della disciplina del codice dei contratti pubblici si prevede che i costi relativi alla sicurezzasiano indicati nei bandi di gara e risultare congrui.(il capitolato speciale d’appalto dovrà sempre riportare gli importi non soggetti a ribasso).
- rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; in materia di amianto. (saranno adottate procedure standardizzate di controllo. Una tra tutte la tenuta del registro degli esposti, in realtà già in vigore ed ora standardizzata per facilitarne la lettura alla vigilanza).
DISPOSIZIONI CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE
Qualora si riscontri l’impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, è previsto un provvedimento di sospensione e interdittivo.
(esempio su 5 lavoratori occupati una persona non è in regola?)
si introducono anche le condizioni per la revoca del provvedimento (conversione del reato da penale ad amministrativo). I passi successivi comportano :
1) la regolarizzazione dei lavoratori 2) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro 3) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
Viene comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
L’introduzione dell’obbligo della Tessera di riconoscimento. I soggetti interessati sono il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici per attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007. Ogni tessera di riconoscimentodeve essere corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.( le spese per la realizzazione delle tessere è a capo del Datore di lavoro della Ditta in Appalto. Il lavoratore autonomo deve provvedervi per proprio conto).
- I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
- La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munitodella tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e’ concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati diformazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
- Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospesele eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA
E’ stata prevista l’introduzione dello strumento dell’ interpello relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta. (Un dubbio interpretativo sulla lettura di una norma potrà essere proposto per ricevere una risposta di chiarimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ma solo attraverso enti, associazioni di categoria ed università. Le risposte avranno valenza di legge).