Un affresco in un monastero benedettino evidenzia quanto la problematica dei morti sul lavoro sia sempre stata presente in tutta la storia dell’uomo.

Ma la prevenzione parte dal presupposto che non ci sono sempre santi pronti a salvarci..

affresco-sicurezza

Fare sicurezza per la propria azienda significa crare un modello sempre in trasformazione. Una griglia di controllo va bene ma che sia flessibile.

E’ la nuova vera novità del testo unico, ed è il motivo per cui non hanno ancora tirato fuori un modello codificato per fare il Documento di Valutazione dei rischi. La sicurezza va progettata per l’azienda e si adatta alle sue peculiarità di mezzi, strutture ed organizzazione. L’art 30 del Dlgs 81-08 è forse il più interessante di tutto il testo unico: “modelli di organizzazione e gestione”. Chi li fa? adotteresti un modello precostituito per la tua azienda obbligandoti a delle scelte non sempre ottimali per la tua organizzazione ? O piuttosto non preferiresti che questo modello si adattasse quanto possibile alle tue esigenze specifiche? La sicurezza è democratica se a farla si rendono tutti partecipi.

Argani a mano : basta la certificazione CE?

l’attualità del vecchio DPR 164/56.

Il DPR 164/56 è ancora un riferimento in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia. Ad esempio, a proposito di sollevamento meccanico dei carichi, l’art. 58 del decreto specifica che “gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 ml devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico”.  Quindi non basta controllare se sia o no marcato CE ma occorre verificare se sia impiegato come è previsto dal fabbricante. Costo? Intorno alle 150 euro ad argano.

 

La movimentazione manuale dei carichi è il secondo fattore di rischio per importanza nelle patologie riscontrate sui luoghi di lavoro. Utilizzando il sistema NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) è possibile effettuare una valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi.
Le equazioni del NIOSH per l’Indice di Sollevamento si basano sull’applicazione di un fattore di riferimento (Costante di Peso (CP)) in base al quale è possibile valutare tutti i parametri di influenza negativa sulla gestione del carico quali l’Altezza, la Distanza, il numero di operazioni per unità di tempo, etc.
Tali parametri negativi intervengono nell’equazione riducendo il valore finale del peso massimo sollevabile fino ad ottenere il cd “Peso Massimo Raccomandato ” (PR). Il fattore di ruduzione assume valori che oscillano tra 0 e 1.
Cos’ in condizioni ottimali, il fattore assume il valore di 1, mentre in presenza di rischio si ottiene un valore inferiore a 1. La conseguenza è la riduzione del peso di esercizio.
Quando il fattore di rischio è zero vuol dire che non vi sono le condizioni per sollevare il carico in sicurezza. 
Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo Raccomandato determina un valore che prende il nome di Indice di Sollevamento (IS).

Questo indice aiuta a determinare la necessità o meno di attivare la sorveglianza sanitaria, nonchè la fase di informazione e formazione specifica al lavoratore.

 

 

 Qui di seguito viene riportato un esempio per operaio edile generico

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO MMC: OPERAIO EDILE

Descrizione della dinamica lavorativa:

L’operaio deve trasferire sacchetti di cemento dal pianale del camion a terra in attesa del successivo prelievo e sistemazione nei pressi del sito ove viene impastato con la sabbia.  Tale fase in quanto considerata mediamente più gravosa è stata presa a riferimento per la stima del livello di esposizione.

Dati dimensionali:

I sacchetti movimentati sono del peso medio di 25 kg l’uno. Il sacchetto da prelevare si trova a lato dell’operatore.  La frequenza media assunta è di 2 sacchetti al minuto per 4 ore continue giornaliere.

 

NIOSH    Mansione : operaio edile          
     

età

maschi

femmine

         

costante di peso

>18 anni

30

20

        30
   

kg

15-18 anni

20

15

         
                           
 

A

altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento    
  altezza (cm)

0

25

50

75

100

125

150

>175

 

0,85

  Fattore

0,78

0,85

0,93

1

0,93

0,85

0,78

0

 
 

B

dislocazione verticale del peso fra inizio e fine sollevamento    
  dislocazione (cm)

25

30

40

50

70

100

170

>175

 

0,87

  Fattore

1

0,97

0,93

0,91

0,88

0,87

0,86

0

 
 

C

distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie- distanza del peso dal corpo (distanza massima raggiunta durante il sollevamento)     
  dislocazione (cm)

25

30

40

50

55

60

-

>63

 

0,50

  Fattore

1

0,83

0,63

0,5

0,45

0,42

-

0

 
 

D

angolo di asimmetria del peso (in gradi)    
  dislocazione angolare (cm)

0

30

60

90

120

135

-

>135

 

0,71

  Fattore

1

0,9

0,81

0,71

0,62

0,57

-

0

 
 

E

giudizio sulla presa del carico    
  giudizio

BUONO

SCARSO

 

0,90

  Fattore

1

0,9

 
 

F

frequenza dei gesti (in atti al minuto) in relazione alla durata    
  frequenza

0,2

1

4

6

9

12

-

>15

   
  continuo <1 ora

1

0,94

0,84

0,75

0,52

0,37

-

0

 

0,75

  continuo da 1 a 2 ore

0,95

0,88

0,72

0,5

0,3

0,21

-

0

 
  continuo da 2 a 8 ore

0,85

0,75

0,45

0,27

0,15

0

-

0

   
    Kg peso 

25

               

5,31

    effettivamente sollevato

 

Peso limite raccomandato

=

kg

   

Peso sollevato

     

4,70

=

indice di sollevamento

   
   

peso limite raccomandato

   

 

   
                           

E’ stata pubblicata dai Vigili del Fuoco una circolare che aggiorna la modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI. I nuovi moduli sono “allegati” alla circolare e tra breve scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it

 

Dlgs 104/08 n. 81

Quali argomenti affronta nello specifico il neo-nato TESTO UNICO?   

 Dalla lettura del Testo Unico si evidenzia in particolare la necessità avvertita dal Legislatore di predisporre misure attuative per un coordinamento su tutto il territorio nazionale della politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una necessità che sembra derivare dal contrapporsi di due realtà: da una parte la pressione della Comunità Europea che sanziona ogni anno l’Italia per inadempienze in materia e dall’altro la sussistenza dell’art.117 della Costituzione nel quale si tutela le compartecipazione decisionale delle regioni e delle province autonome in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la conseguente difficoltà gestionale della materia.
Il testo seguente riporta in modalità sintetica ed in base ad alcuni argomenti chiave individuati dall’autore, il contenuto del TESTO UNICO con l’intento di facilitare l’approccio al tema complessivo, senza pretendere di esautorare l’argomento. Le scritte in corsivo intendono coadiuvare l’interpretazione del  concetto ripreso dal testo di legge stesso . Le parti testualmente riportate dalla legge non sono segnalate con virgolette e pertanto sono mischiate con  il  testo interpretato. Il presente articolo di prefigge lo scopo di fornire un terreno di scambio di osservazioni,  eventuali critiche o contributi ai punti espressi. Questo è un BLOG sulla sicurezza e come tale vuole crescere con il lavoro di tutti coloro che condividono la diffusione della cultura della Sicurezza nell’ottica di rendere questa accessibile a tutti.

IL TESTO UNICO  

 

 

 

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

a parte gli ultimi interventi di modifica espressi dalla Commissione Lavoro del Senato sullo schema del Decreto predisposto dal Governo, dove va ad influire prevalentemente la Legge?

Esaminiamola più da vicino tentando una evidenziazione del contenuto per argomenti.

 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

- E’ prevista l’applicazionedella normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti isettoridi attività, compresa la  pubblica amministrazione, (già peraltro compresa nel Dlgs 626/94 ) assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;  

-  estensione della applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati sottraendo tuttavia dalla tutela delle direttive comunitarie il lavoratore autonomo se svolgente attività “al di fuori di qualsiasi subordinazione ad una terza persona” . Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari.

 

- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese con previsione di forme di unificazione documentale. (l’intento sembra quindi coincidere con l’individuazione di  procedure standard a cui attenersi per espletare il carico documentale delle aziende) .

- Il datore di lavoro deve  considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tener conto, in particolare, dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.  Cambiano inoltre le modalità per svolgere la valutazione dei rischi: le aziende che occupano fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, ancora da stabilire. Nell’attesa, per le aziende che hanno fino a dieci dipendenti è ancora sufficiente l’autocertificazione.

 

IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

- riordino della normativa in materia di macchine ed  impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo (la produzione normativa italiana in materia è nutrita e gode di buona tradizione, basti pensate al DPR 547/55 in materia di macchine ). (In tale direzione sembra collocarsi la legge 37/08 vigente dal 27/03/08 sulla certificazione unica di conformità degli impianti).

APPARATO SANZIONATORIO

riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio attraverso  la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio (  non viene tuttavia ancora risolto il problema della “dicrezionalità” dell’organo Ispettivo nella determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria).Anche per quanto riguarda  le infrazioni che “ ledano interessi generali dell’ordinamento”  è previsto un Inasprimento della sanzione .
All’interno del regime sanzionatorio è introdotta anche la  “graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate”;
- compare il “riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, i diritto di agire in giudizio in relazione a infortuni o malattie professionali.

-Se entro fine luglio non saranno documentati i rischi e i dispositivi di sicurezza adottati in azienda, per gli imprenditori scatteranno le sanzioni dettate dalla nuova disciplina. Le quali, nel caso delle realtà più esposte agli incidenti (centrali termoelettriche, strutture in cui si fabbricano esplosivi, industrie con più di 200 lavoratori e così via), possono arrivare anche all’arresto da 6 a 18 mesi. Questo caso rappresenta l’unico in cui in alternativa all’arresto non sia prevista l’ammenda. Tuttavia, l’articolo 302 introduce un «ravvedimento operoso», per cui il giudice dovrà convertire l’arresto in ammenda – da 8mila a 24mila euro – «se entro la chiusura del dibattimento di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato».

-I lavoratori, che non si sottopongono alla formazione obbligatori  rischiano l’ammenda da 200 a 600 euro.

 

 

FONDI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PREVENZIONISTICA

Si contempla di destinare gli “ introiti delle sanzioni pecuniarie” allo scopo di diffondere la prevenzione anche per quanto riguarda l’aspetto dell’informazione o “alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali”;

- L’importo di sanzioni amministrative applicate in caso di lavoro irregolare e’ destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al fenomeno stesso.

 

RUOLI E COMPITI DEL  SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE

- rafforzamentodel ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- Si introduce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

(può essere considerato un rafforzamento del principio, perché la norma già c’era).

- Il RLS  e’ “di norma eletto dai lavoratori”; all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
 4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, (…) avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, (…)  sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. (sarà dunque possibile eleggere il rappresentante della Sicurezza dei lavoratori solo una volta sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori).

Sussisterà inoltre da parte del Datore di Lavoro l’ obbligo di consegnare al rappresentante per la sicurezza, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ del registro degli infortuni sul lavorodi cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).”(l’obbligo però resta se su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione)

- all’articolo 19, dopo il comma 5 e’ aggiunto il “5-bis  con l’introduzione dei  rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, i quali sono chiamati a esercitare le attribuzioni proprie dell’ RSL con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza” (ad esempio una figura unica per un gruppo di sedi operative svolgenti la stessa attività produttiva nella stessa regione)

Sono introdotte nuove procedure di lavoro per il Medico Competente con la standardizzazione di alcuni protocolli di lavoro (registro esposti, protocollo sanitario, etc) nonché nuovi obblighi in fatto di tenuta e gestione della documentazione sanitaria).

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

-  valorizzazionedi codici di condotta ed etici che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei

lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

- previsione di un sistema di qualificazione delleimpresee dei lavoratori autonomi acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

- promozionedella tutela della salute e sicurezza sul lavoro.    

- previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema promozione

- la divulgazione della cultura della salutee della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione. (Lo slancio previsionale viene tuttavia smorzato dalla considerazione del” rispettodei principi di autonomia didattica e finanziaria”);

 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COORDINAMENTO E DI VIGILANZA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 29 del 5 febbraio 1998.  

Fino all’emanazione del decreto  , il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.

- razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza. (non vengono ancora specificate le modalità con cui verrà espresso tale coordinamento).

- poteri e  obblighi assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, al personale ispettivo delle aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possonoeffettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, si prevede  da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’immissione in serviziodi altre 300 unità di personale.

 

REGIME DELL’APPALTO

- il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
        “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” (resta quindi in piedi la valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del Dlgs 626/94 per le singole appaltatrici. Tale documento dovrà essere recepito dalla Committente per l’individuazione delle interferenze).

Altro aspetto riguarda i costi della Sicurezza.

 All’articolo 7, dopo il comma 3-bise’ aggiunto il seguente:
        “3-ter(. …) nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;

- esclusione di qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati in relazione all’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

- revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a  migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e con la garanzia che l’assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

-nell’ambito della disciplina del codice dei contratti pubblici si prevede  che i costi relativi alla sicurezzasiano indicati nei bandi di gara e risultare congrui.(il capitolato speciale d’appalto dovrà sempre riportare gli  importi non soggetti a ribasso).

-  rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; in materia di amianto.  (saranno adottate procedure standardizzate di controllo. Una tra tutte la tenuta del registro degli esposti, in realtà già in vigore ed ora standardizzata per facilitarne la lettura alla vigilanza).

 

DISPOSIZIONI CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE  

Qualora si riscontri l’impiego di personale non in regola  in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, è previsto un provvedimento di sospensione e interdittivo.

(esempio su 5 lavoratori occupati una persona non è in regola?)

si introducono anche le condizioni per la revoca del provvedimento (conversione del reato da penale ad amministrativo). I passi successivi comportano :

1) la regolarizzazione dei lavoratori  2) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro 3) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

Viene comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

L’introduzione dell’obbligo della Tessera di riconoscimento. I soggetti interessati sono il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici  per attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007. Ogni tessera di riconoscimentodeve essere corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro  Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.( le spese per la realizzazione delle tessere è a capo del Datore di lavoro della Ditta in Appalto. Il lavoratore autonomo  deve provvedervi per proprio conto).

-         I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

-         La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munitodella tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI

1.      A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e’ concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati diformazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

-         Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospesele eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

 

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

E’ stata prevista l’introduzione dello strumento dell’ interpello relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta. (Un dubbio interpretativo sulla lettura di una norma potrà essere proposto per ricevere una risposta di chiarimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ma solo attraverso enti, associazioni di categoria ed università. Le risposte avranno valenza di legge).

 

 

 

 

 

 

E’ possibile esprimere in una frase che cosa si intende per “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”?

Cos’è o cosa dovrebbe essere in realtà la “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro“: un sistema? una procedura?un insieme di regole? una materia che si occupa di? La parola non sembra più corrispondere alla materia che tratta in tutta la sua complessità. 

ruote-dentate-color-clear.jpgForse sarebbe bene dedicarsi ogni tanto a sfatare un pò di miti negativi dell’ITALIA nel mondo e in Europa in particolare. Uno di questi è che l’Italia per quanto riguarda la Sicurezza sul Lavoro sia tra i paesi più arretrati.  L’INAIL ha recentemente pubblicato i dati del 2005 offerti da Eurostat degli infortuni sul lavoro. Ebbene da tali dati sembra che in Italia il numero degli infortuni sia sotto la media europea.   L’ITALIA vanta inoltre una tradizione importante per quanto riguarda la produzione legislativa in materia : all’atto del varo del Dlgs 626/94 la legge quadro trovava un panorama normativo assai sostanzioso. Basti pensare al DPR 164/56 in materia di sicurezza nei cantieri edili o al DPR 547/55 che si è occupato in maniera analitica, e a tutt’oggi attuale per molti aspetti, anche di una materia tanto complessa come le macchine. Se la produzione legislativa non è mancata e non ha nulla da invidiare se non far da modello a quella dei nostri paesi limitrofi e il numero degli infortuni colloca il nostro paese sotto la media, la domanda che bisogna porsi è semmai: come fare per guadagnare un primato in un settore che richiede oggi più che mai l’aiuto di tutti gli attori coinvolti, dai lavoratori, ai tecnici e ai medici del lavoro fino ad arrivare all’attività ispettiva? La partita si gioca in buona parte sul piano del passaggio delle informazioni. La diffusione di una cultura della Sicurezza sul lavoro deve essere un obiettivo prioritario, forse più urgente che non una nuova produzione legislativa che raccolga in un “Testo unico” quanto in buona parte è già stato normato ma che spesso viene a tutt’oggi da molti ignorato.