ART. 21
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 32 Dlgs 81/08: “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.
Tra i titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP interno od esterni è ora accolta anche la laurea magistrale individuata al decreto del Ministero dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007 con la classe LM26 ovvero altra laurea magistrale riconosciuta corrispondente ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”;
Per quanto riguarda la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore sul libretto del cittadino di cui al Dlgs 276 del 10/09/2003, si specifica che ciò è dovuto se “concretamente disponibile in quanto attivato” .
(M.: Giusta precisazione questa sul libretto del cittadino non essendo tale strumento ancora disponibile).
ART. 22
(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art.34 Dlgs 81/08 : svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione” . E’ richiesta sempre e naturalmente la frequentazione agli specifici corsi formazione di cui agli articoli 45 e 46 dlgs 81/08 (Pronto soccorso e prevenzione incendi).
(M: Semplicemente non era specificato nel Dlgs 81/08 alcun divieto o limitazione all’assunzione di tale ruolo da parte del Datore di lavoro. Nell’articolo si parla di svolgimento “diretto” dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. La parola “diretto” qui deve essere interpretata nel contesto di tutto l’articolo rivestendo, nell’accezione specifica, il significato di “coincidente”. Quando infatti l’art. 34 parla di svolgimento “diretto” da parte del Datore di lavoro dei “compiti propri del servizio di prevenzione e protezione” si riferisce all’incarico di RSPP . Per quanto riguarda il primo soccorso e la prevenzione incendi lo svolgimento diretto dei compiti assume un significato differente: essendo una squadra di Primo Soccorso ed antincendio formata da più elementi di carica equivalente, lo svolgimento diretto potrebbe non comportare necessariamente l’assunzione del ruolo di Responsabile dell’emergenza (unico o relativo a ciascuna squadra) ma anche quello di semplice Addetto o componente di una o di entrambe le squadre. E che quindi lo svolgimento di tale compito sarebbe “diretto” in quanto assunto “direttamente” dalla persona del Datore di lavoro che si autoelegge. Al di là delle considerazioni sopra esposte, considerata l’entità aziendale alla quale tale articolo si riferisce, si ritiene comunque più probabile che il legislatore volesse intendere con tale articolo che per aziende fino a 5 lavoratori come ivi definite, il Datore di lavoro può assumere egli stesso il ruolo di responsabile dell’emergenza (Primo soccorso, antincendio ed evacuazione) senza necessità di ulteriori nomine ove non ritenuto necessario. Va aggiunto che in regime di autocertificazione di cui al comma 5 dell’art 29 del Dlgs 81/08 qualora non altrimenti ed espressamente giustificato in specifico DVR, una sola nomina verrebbe comunque interpretata come derivante dall’esito della valutazione del rischio autocertificata).
ART. 23
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 37 Dlgs 81/08: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
La formazione prevista per i preposti viene estesa ora anche ai dirigenti . Inoltre non è richiesto che essa venga effettuata “in Azienda”, ma anche presso “ organismi paritetici” , “scuole edili, ove esistenti o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;
Al comma 12 si chiede inoltre che tale formazione avvenga ”in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”; (M. La formazione per preposti e dirigenti, del cui onere economico sono sollevati i lavoratori, deve essere effettuata quindi presso gli organismi paritetici se e solo se nella regione ove risiede la unità operativa dell’Azienda tali organismi sono presenti. Con la parola “presenti” occorre però includere, ad avviso dello scrivente, non solo la presenza “fisica” sul territorio, ma anche l’esistenza in termini di organizzazione didattica per la formazione specifica. Un organismo paritetico che non si è organizzato in tal senso non può infatti essere considerato presente ai fini dell’assolvimento di quanto richiesto. Ne consegue che in assenza dei presupposti suddetti il Datore di lavoro dovrà comunque attivarsi per avviare preposti e dirigenti a percorsi formativi ritenuti soggettivamente adeguati pur nel rispetto dei contenuti previsti dalla legge).
Per quanto riguarda la registrazione di tale formazione sul libretto del cittadino, si ricorda anche in questo articolo che tale adempimento potrà essere assolto ovviamente quando i modelli di libretto saranno resi disponibili.
ART. 24
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 38 Dlgs 81/08: Titoli e requisiti del Medico Competente
Nell’articolo si specifica che, in assenza di tutti i requisiti già previsti per lo svolgimento del M.C. per le sole “Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza” è ammesso ad assumere tale incarico anche chi abbia svolto attività di Medico nel settore del Lavoro per un periodo uguale o superiore a 4 anni. (M. Ciò anche al fine di utilizzare il personale già impiegato evitando così ulteriori assunzioni nei rispettivi corpi.. Già l’art. 55 del D.Lgs. n. 277/91, con riferimento all’esercizio dell’attività del “medico competente”, stabiliva che: “1. I laureati in medicina e chirurgia che (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. Principio poi confluito nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e poi rielaborato nell’art 38 del Dlgs 81/08 che ammettevano anche le figure del Medico specializzato in Igiene e Medicina preventiva e Medicina legale con chiaro disappunto da parte della categoria della medicina del lavoro ed igiene industriale).
ART. 25
(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 40 Dlgs 81/08: “Rapporti del Medico Competente con il Servizio sanitario nazionale”.
Per quanto riguarda la trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori già prevista all’art.40 nel correttivo si specifica ora che con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro il 2009, saranno definiti “secondo criteri di semplicità e certezza i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.” Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto. (M. La integrazione e correzione dei modelli 3 A e 3 B si è resa necessaria dalla difficoltà interpretativa ed applicativa del precedente sistema informativo con cui si sono dovuti confrontare i Medici Competenti nell’assolvimento del proprio incarico).
ART. 26
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
“Art.41 Dlgs 81/08: Sorveglianza sanitaria”.
Tra i casi per cui è richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria si escludono ora quelli previsti dalle direttive europee. (M: il riferimento alle direttive europee appariva una inutile ripetizione, visto che, comunque, le fonti legislative comunitarie devono essere recepite nella legislazione nazionale, traducendosi in obblighi imposti dall’ordinamento interno).
Nel correttivo all’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro si aggiunge ora la “visita medica preventiva in fase preassuntiva” mentre una nuova visita medica di idoneità è richiesta per assenze dal lavoro superiori a 60 giorni continuativi.
(M: la specifica sulla visita preventiva si è resa necessaria in quanto nel decreto 81/08 è riportato che non possono essere effettuate visite in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi previsti dalla legge).
La visita preventiva in fase preassuntiva può essere svolta sia dal Medico competente che dai dipartimenti di prevenzione delle ASL ma sempre ed esclusivamente su scelta del datore di lavoro senza che ciò contrasti con quanto previsto al c.3 dell’art.39 del Dlgs 81/08. L’esame per le tossicodipendenze già previsto in occasione delle visite preventive, periodiche e in occasione del cambio di mansione è ora esteso alle visite preventive e di nuova assunzione dopo 60 giorni di assenza.
Sono ammessi ricorsi avverso il giudizio del M.C. anche se formulato in fase preassuntiva ed entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio stesso. Per quanto riguarda le modalità con cui dovrà essere effettuato l’accertamento delle tossicodipendenze nel correttivo si rimanda all’accordo tra Stato e Regioni da definirsi entro il 31/12/2009.
ART. 27
(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
“Art. 42: Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”
Se nell’art. 42 si prevedeva, ove possibile, l’assegnazione del lavoratore ad “altra mansione compatibile con il suo stato di salute” ora è previsto che lo stesso possa essere adibito a “mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”; (M: La tutela economica del lavoratore a fronte dell’eventuale passaggio a mansione inferiore giusticabile sia sul piano contributivo che morale pone tuttavia l’accento sulla opportunità di un sostegno concreto da parte dello Stato alle imprese che assistono ad una mancata corrispondenza tra trattamento economico e produzione effettiva con conseguente dificoltà di compensare tale deficit).
ART. 28
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 43: Disposizioni generali
Per quanto riguarda la prevenzione incendi il Datore di Lavoro”garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”; (M. L’articolo riporta in parte quanto già previsto dal DM 10/03/98)
Per quanto riguarda il personale nella Difesa si riconoscono abilitativi per lo svolgimento della funzione di addetto alla gestione delle emergenze anche i percorsi formativi svolti presso “gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione” .
(M. Vedi anche quanto già segnalato all’art. 24)
ART. 29
(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 48 : Rappresentante della Sicurezza territoriale
In merito alla figura del RLST si fa riferimento alle modalità di elezione, mentre resta applicata la norma che impone la partecipazione al Fondo di cui all’art 52 per quelle aziende che non hanno provveduto ad eleggere un proprio RLS interno.
ART. 30
(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art 51 Dlgs 81/08: Organismi paritetici
Lo svolgimento della attività di formazione da parte degli Organismi paritetici avviene anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In merito ai Modelli di Organizzazione e gestione di cui all’art 30 del Dlgs 81/08 viene riconosciuta a tali organismi la competenza nell’asseverare la loro effettiva adozione da parte di una azienda; asseverazione dalla quale gli enti di vigilanza potranno far derivare l’organizzazione delle verifiche ispettive; “Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”; ”E’ inoltre prevista comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.
(M. Si ravvisa quindi chiaramente che l’intento resta quello di rafforzare il ruolo degli Organismi paritetici nella loro funzione di filtro tra aziende ed organi di vigilanza al fine di perseguire una effettiva applicabilità della norma. Resta però ancora da chiarire quali siano i requisiti dei componenti “le specifiche Commissioni” di cui parla l’articolo).