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Il Riavvio accidentale

Riarmare un quadro elettrico, inserire una spina, toccare parti di macchina non protette. Quali misure per prevenire? Altan ci racconta in una sua sarcastica vignetta il dramma dell’incidente sul lavoro che comporta la perdita di un arto: “son cose che capitano al massimo due volte” – dice il compagno di fabbrica all’operaio che ha appena perso una mano. (da “L’Italia di Cipputi- ed. Mondadori pagg 410 Ed 2005).

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 35

ART. 35

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

ART. 58 : Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere:

-       d) (M. si riferisce alla mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale)

e), primo periodo (M. si riferisce alla mancata informazione al Datore di lavoro riguardo la necessita’ di conservazione della documentazione sanitaria);

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere :

-       b) (M. si tratta della mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati)

-       c) (M. è per la mancata istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilita’, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Si riferisce anche al mancato accordo con il Datore di lavoro di aziende con più di 15 lavoratori  sul luogo ove custodire le cartelle stesse.  

-       g)  (M. mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, mancata informazione sulla necessita’ di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita’ che comporta l’esposizione a tali agenti. Omessa analoga informazione, ove richiesta anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere

- a) (M : si riferisce alla mancata partecipazione alla valutazione dei rischi, e alla mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita sulla base della valutazione dei rischi; E’ prevista anche  stessa sanzione per la mancata comunicazione al Datore di lavoro di una diversa periodicità di sopralluogo al fine della annotazione nel DVR).

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere

h) (M. mancata informazione, ad ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, mancato rilascio della copia della documentazione sanitaria;)

-  i); (M. la mancata comunicazione  per iscritto a ciascuno dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione, in occasione delle riunioni  annuali del SPP, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita’ psico-fisica dei lavoratori);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40,comma

1, (M. mancata trasmissione per via telematica ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento   delle informazioni compilate secondo il modello in allegato 3B).  

e 41, commi

- 3 (M. quando le visite mediche di cui all’art. 41 c.2 ( preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per cambio di mansione o per cessazione del rapporto di lavoro )   vengano effettuate :

- per accertare stati di gravidanza;

- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

-  5 (M: nel caso in cui gli esiti della visita medica non vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 -accesso ai dati personalizzato e con validazione, informazioni di modifica solo aggiuntive e non sostitutive, procedura scritta, doppio supporto di back-up dati, etc)

- 6-bis (M  si sta parlando del mancato giudizio per iscritto del giudizio d’idoneità del lavoratore e mancata consegna dello stesso documento in copia al lavoratore ed al datore di lavoro;

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 34

(M: L’art. 34 modifica l’art. 57 del Dlgs 81/08 in merito alle sanzioni per progettisti fabbricanti ed installatori che violano quanto previsto all’art 22, 23 e 24 del Dlgs 81/08 stesso).Vediamo come.

Art. 34 Dlgs 106/09  (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)

1.      I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 (M. si riferisce ai progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti i quali nel rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,al momento delle scelte progettuali e tecniche sono tenuti anche a scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia).

sono puniti con :l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

 2.      I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 (M. si riferisce ai fabbricanti e fornitori di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti quando fabbricati, venduti, dati in noleggio o concessi in uso  in condizioni di non rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  Si riferisce anche quando, in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita’,  gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.) :

sono puniti con : l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

 3.      Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 (M. si riferisce agli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, i quali devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche’ alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti).

sono puniti con :l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 33

ART. 33

(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

ART. 56

Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie

attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo

19, comma 1, lettere :

lettera a) (M. Mancata sovrintendendenza e vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, mancata informazione ai loro superiori diretti);

lettera c) (M: mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e assenza di istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa);

lettera e) (M. Mancata astensione, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita’ in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato);

 lettera  f) (M. Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta);

 

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,comma 1, lettere :

lettera b)  (M. Mancata verifica affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

lettera d) (M. Mancata informazione  tempestiva ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione);

lettera g). (M: Mancata frequenza ad appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37).

 

 (M: dunque il Preposto è sanzionato in diversa misura per la mancata osservanza di adempimenti richiesti in fase preliminare e di esercizio alle proprie funzioni e principalmente:

-       mancata vigilanza

-       mancata informazione impartita ai lavoratori

-       mancata informazione acquisita

-       mancata segnalazione al Datore di lavoro

-       mancata adozione di provvedimenti interdittivi in caso di pericolo grave ed immediato)

Dlgs 106/09: analisi dell’ art. 32

M: Si abbassano rispetto al precedente art.55 del Dlgs 81/08 le sanzioni per il Datore di lavoro in relazione ai reati in materia e di sotto elencati.  Di seguito è riportata una lettura dell’articolo 32 con i rimandi al Dlgs 81/08 relativi all’oggetto delle violazioni.

ART. 32

(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro  :

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (M.: Si tratta della mancata redazione del DVR art.17 in collaborazione con il Medico Competente ed il RSPP e previa consultazione del RLS )

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2 (M: Omessa nomina e  formazione del RSPP)

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a)     nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (M: ovvero nelle aziende industriali di cui al Dlgs 334/99 con obbligo di notifica al ministero dell’Ambiente, nelle aziende termoelettriche,  etc)

b)      in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c)     per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (M:resta il principio dei 200 uomini giorno introdotto dal Dlgs 494/96).

3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro   il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3  (M: ovvero un DVR incompleto di individuazione delle misure adottate a seguito della valutazione, del programma di miglioramento, dell’assegnazione di ruoli con specifiche competenze per l’attuazione delle misure individuate)

4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). (M: un DVR incompleto , privo di criteri metodologici e della data certa,  dell’indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono capacità, esperienza, addestramento e formazione mirati)

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; (M: la mancata consegna al RLS del DVR, il mancato rispetto degli obblighi nei confronti del volontario che presti la sua opera all’interno di una struttura con a capo un Datore di lavoro, la mancata cooperazione tra Datore di lavoro appaltatori e subappaltatori contro i rischi derivanti da attività interferenti, l’assenza della programmazione per l’Emergenza).

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro  per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); (M: mancata verifica di idoneità delle imprese appaltatrici);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (M: si riferisce agli obblighi del Datore di lavoro quali in particolare la nomina degli addetti, l’assegnazione dei DPI, l’obbligo della formazione dei lavoratori e dell’RLS, l’adozione di Misure di Emergenza per i lavoratori e le misure antincendio);

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte (M: la mancata nomina del Medico Competente, l’assegnazione dei DPI e il mancato aggiornamento del DVR) , e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter. (M: la mancata cooperazione per i rischi derivanti da interferenze);

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), (M: mancata richiesta di intervento al Medico Competente, impedimento nell’operato del RLS, mancata redazione del DUVRI e e mancata consegna su richiesta del RLS) seconda parte, s) e v), (M: mancata consultazione dell’RLS e mancata Riunione periodica annuale) 35, comma 4; (M: mancata effettuazione della riunione su richiesta del RLS anche al di sotto dei 15 lavoratori);

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, ; (M: omessa custodia del DVR presso l’unità produttiva)  35, comma 2, (M:mancato rispetto degli adempimenti previsti in essere nel corso della riunione periodica del SPP)   41, comma 3; (M:l’effettuazione delle visite mediche nei casi non previsti).

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r),(M: Mancata comunicazione all’INAIL-IPSEMA dei dati sugli infortuni) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2 (M: Assegnazione personale a mansione  senza idoneità specifica, informazione al MC di tutti i dati aziendali);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; (M: Mancata consegna della documentazione sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro , mancato verbale di riunione SPP);

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; (M: assenza di tessera di riconoscimento per ditte autonome in appalto)

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa) (M: Mancata comunicazione INAIL del nominativo dell’RLS ove designato).

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (M: è il decreto relativo alla Assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria)

 

Dlgs 106/09: analisi dell’Art. 31.

ART. 31

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Rileggiamo insieme l’articolo 52 del Dlgs 81/08 dopo le modifiche apportate dal Dlgs 106/09 relativo al “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’” (In corsivo e in grassetto le aggiunte apportate dal correttivo. Al termine un breve commento) .

1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e’ costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’. Il fondo opera a favore delle realta’ in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca come nel settore edile sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita’ migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita’ del Fondo, delle attivita’ delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attivita’ degli organismi paritetici.

2. Il fondo di cui al comma 1 e’ finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni

lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (anziché entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto) entro il 31 dicembre 2009 sono definiti le modalita’ di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita’ di cui al medesimo comma nonche’ il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivita’ svolta, da inviare al Fondo.

M: “ Il fondo per la formazione ed informazione ai lavoratori della piccola e media impresa e per il Rappresentante per la Sicurezza Territoriale da assegnarsi alle Aziende che non hanno provveduto alla elezione del proprio RLS internamente attinge da un contributo direttamente prelevato dall’INAIL sulla base della dimensione aziendale e dai proventi derivanti dall’azione sanzionatoria. L’ RLS territoriale deve redigere una relazione annuale sulla attività svolta”.

Dlgs 106/09: analisi degli articoli dal 21 al 30.

 

ART. 21

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 32 Dlgs 81/08: “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.

Tra i titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP interno od esterni è ora accolta anche la  laurea magistrale individuata al decreto del Ministero dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007 con la classe LM26 ovvero altra laurea magistrale riconosciuta corrispondente ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”;

Per quanto riguarda la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore sul libretto del cittadino di cui al Dlgs 276 del 10/09/2003, si specifica che ciò è dovuto se “concretamente disponibile in quanto attivato” .

(M.: Giusta precisazione questa sul libretto del cittadino non essendo tale strumento ancora disponibile).

 

ART. 22

(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.34 Dlgs 81/08 : svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione” . E’ richiesta sempre e naturalmente la frequentazione agli specifici corsi formazione di cui agli articoli 45 e 46 dlgs 81/08 (Pronto soccorso e prevenzione incendi).

(M: Semplicemente non era specificato nel Dlgs 81/08 alcun divieto o limitazione all’assunzione di tale ruolo da parte del Datore di lavoro. Nell’articolo si parla di svolgimento “diretto” dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. La parola “diretto” qui deve essere interpretata nel contesto di tutto l’articolo rivestendo, nell’accezione specifica, il significato di “coincidente”. Quando infatti l’art. 34 parla di svolgimento “diretto” da parte del Datore di lavoro dei “compiti propri del servizio di prevenzione e protezione” si riferisce all’incarico di RSPP . Per quanto riguarda il primo soccorso e la prevenzione incendi lo svolgimento diretto dei compiti assume un significato differente: essendo una squadra di Primo Soccorso ed antincendio formata da più elementi di carica equivalente, lo svolgimento diretto potrebbe non comportare necessariamente l’assunzione del ruolo di Responsabile dell’emergenza (unico o relativo a ciascuna squadra) ma anche quello di semplice Addetto o componente di una o di entrambe le squadre. E che quindi lo svolgimento di tale compito sarebbe “diretto” in quanto assunto “direttamente” dalla persona del Datore di lavoro che si autoelegge. Al di là delle considerazioni sopra esposte, considerata l’entità aziendale alla quale tale articolo si riferisce, si ritiene comunque più probabile che il legislatore volesse intendere con tale articolo che per aziende fino a 5 lavoratori come ivi definite,  il Datore di lavoro può assumere egli stesso il ruolo di responsabile dell’emergenza (Primo soccorso, antincendio ed evacuazione) senza necessità di ulteriori nomine ove non ritenuto necessario. Va aggiunto che in regime di autocertificazione di cui al comma 5 dell’art 29 del Dlgs 81/08 qualora non altrimenti ed espressamente giustificato in specifico DVR,  una sola nomina verrebbe comunque interpretata come derivante dall’esito della valutazione del rischio autocertificata).

ART. 23

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 37 Dlgs 81/08: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La formazione prevista per i preposti viene estesa ora anche ai dirigenti . Inoltre non è richiesto che essa venga effettuata “in Azienda”, ma anche presso “ organismi paritetici” , “scuole edili, ove esistenti o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;

Al comma 12 si chiede inoltre che tale formazione avvenga ”in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”; (M. La formazione per preposti e dirigenti, del cui onere economico sono sollevati i lavoratori, deve essere effettuata quindi presso gli organismi paritetici se e solo se nella regione ove risiede la unità operativa dell’Azienda tali organismi sono presenti. Con la parola “presenti” occorre però includere, ad avviso dello scrivente,  non solo la presenza “fisica” sul territorio, ma anche l’esistenza in termini di organizzazione didattica per la formazione specifica. Un organismo paritetico che non si è organizzato in tal senso non può infatti essere considerato presente ai fini dell’assolvimento di quanto richiesto. Ne consegue che in assenza dei presupposti suddetti il Datore di lavoro dovrà comunque attivarsi per avviare preposti e dirigenti a percorsi formativi ritenuti soggettivamente adeguati pur nel rispetto dei contenuti previsti dalla legge).

Per quanto riguarda la registrazione di tale formazione sul libretto del cittadino, si ricorda anche in questo articolo che tale adempimento potrà essere assolto ovviamente quando i modelli di libretto saranno resi disponibili.

 

ART. 24

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 38 Dlgs 81/08: Titoli e requisiti del Medico Competente

Nell’articolo si specifica che, in assenza di tutti i requisiti già previsti per lo svolgimento del M.C. per le sole “Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza” è ammesso ad assumere tale incarico anche chi abbia svolto attività di Medico nel settore del Lavoro per un periodo uguale o superiore a 4 anni.  (M. Ciò anche al fine di utilizzare il  personale già impiegato evitando così  ulteriori assunzioni nei rispettivi corpi.. Già l’art. 55 del D.Lgs. n. 277/91, con riferimento all’esercizio dell’attività del “medico competente”, stabiliva che: “1. I laureati in medicina e chirurgia che (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. Principio poi confluito nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e poi rielaborato nell’art 38 del Dlgs 81/08 che ammettevano anche le figure del Medico specializzato in Igiene e Medicina preventiva e Medicina legale con chiaro disappunto da parte della categoria della medicina del lavoro ed igiene industriale).

ART. 25

(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 40  Dlgs 81/08: “Rapporti del Medico Competente con il Servizio sanitario nazionale”.

Per quanto riguarda la trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari  e di rischio dei lavoratori già prevista all’art.40 nel correttivo si specifica ora che con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro il 2009, saranno definiti “secondo criteri di semplicità e certezza i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.” Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto. (M. La integrazione e correzione dei modelli 3 A e 3 B si è resa necessaria dalla difficoltà interpretativa ed applicativa del precedente sistema informativo con cui si sono dovuti confrontare i Medici Competenti nell’assolvimento del proprio incarico).

 

ART. 26

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

“Art.41 Dlgs 81/08: Sorveglianza sanitaria”.

Tra i casi per cui è richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria si escludono ora quelli previsti dalle direttive europee. (M: il riferimento alle direttive europee appariva una inutile ripetizione, visto che, comunque, le fonti legislative comunitarie devono essere recepite nella legislazione nazionale, traducendosi in obblighi imposti dall’ordinamento interno).

 Nel correttivo all’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro si aggiunge ora la visita medica preventiva in fase preassuntiva”  mentre una nuova visita medica di idoneità è richiesta per assenze dal lavoro superiori a 60 giorni continuativi.

(M: la specifica sulla visita preventiva si è resa necessaria in quanto  nel decreto 81/08 è riportato che non possono essere effettuate visite  in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi previsti dalla legge).

La visita preventiva in fase preassuntiva può essere svolta sia dal Medico competente che dai dipartimenti di prevenzione delle ASL ma sempre ed esclusivamente su scelta del datore di lavoro senza che ciò contrasti con quanto previsto al c.3 dell’art.39 del Dlgs 81/08. L’esame per le tossicodipendenze già previsto in occasione delle visite preventive, periodiche e in occasione del cambio di mansione è ora esteso alle visite preventive e di nuova assunzione dopo 60 giorni di assenza.

Sono ammessi ricorsi avverso il giudizio del M.C. anche se formulato in fase preassuntiva ed entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio stesso. Per quanto riguarda le modalità con cui dovrà essere effettuato l’accertamento delle tossicodipendenze nel correttivo si rimanda all’accordo tra Stato e Regioni da definirsi entro il 31/12/2009.

 ART. 27

(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

“Art. 42: Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”

Se nell’art. 42 si prevedeva, ove possibile, l’assegnazione del lavoratore ad “altra mansione compatibile con il suo stato di salute” ora è previsto che lo stesso possa essere adibito a “mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”; (M: La tutela economica del lavoratore a fronte dell’eventuale passaggio a mansione inferiore giusticabile sia sul piano contributivo che morale pone tuttavia l’accento sulla opportunità di un sostegno concreto da parte dello Stato alle imprese che assistono ad una mancata corrispondenza tra trattamento economico e produzione effettiva con conseguente dificoltà di compensare  tale deficit).

 

ART. 28

(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 43: Disposizioni generali

Per quanto riguarda la prevenzione incendi il Datore di Lavoro”garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”; (M. L’articolo riporta in parte quanto già previsto dal DM 10/03/98)

 Per quanto riguarda il personale nella Difesa si riconoscono abilitativi per lo svolgimento della funzione di addetto alla gestione delle emergenze anche i percorsi formativi svolti presso “gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione” . 

(M. Vedi anche quanto già segnalato all’art. 24)

 

ART. 29

(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 48 : Rappresentante della Sicurezza territoriale

In merito alla figura del RLST si fa riferimento alle modalità di elezione, mentre resta applicata la norma che impone la partecipazione al Fondo di cui all’art 52 per quelle aziende che non hanno provveduto ad eleggere un proprio RLS interno.

 

ART. 30

(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art 51 Dlgs 81/08: Organismi paritetici

Lo svolgimento della attività di formazione da parte degli Organismi paritetici avviene anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In merito ai Modelli di Organizzazione e gestione di cui all’art 30 del Dlgs 81/08 viene riconosciuta a tali organismi la competenza nell’asseverare la loro effettiva adozione da parte di una azienda; asseverazione dalla quale gli enti di vigilanza potranno far derivare l’organizzazione delle verifiche ispettive;  “Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”; ”E’ inoltre prevista  comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.

(M. Si ravvisa quindi chiaramente che l’intento resta quello di rafforzare il ruolo degli Organismi paritetici nella loro funzione di filtro tra aziende ed organi di vigilanza al fine di perseguire una effettiva applicabilità della norma. Resta però ancora da chiarire quali siano i requisiti dei componenti “le specifiche Commissioni” di cui  parla l’articolo).

Dlgs 106/09: Analisi degli articoli dal 21 al 30

Si informano i gentili lettori che l’analisi degli articoli dal 21 al 30 è stata rinviata al prossimo lunedì. Grazie e a presto.

Il Dlgs 106/09: analisi degli articoli da 11 a 20.

Anche questo lunedì esaminiamo insieme con l’intento di interpretare al meglio la volontà del legislatore, un altro gruppo di articoli del Decreto Correttivo : da 11 a 20.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.14 : “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e salute dei lavoratori”.

L’articolo del Dlgs 81/08 già prevede la possibilità da parte degli organi del Ministero del lavoro e della prev sociale (Ora Min del Lavoro della salute e delle politiche sociali) di sospendere l’attività di un’impresa quando venga colta sul luogo di lavoro con personale non regolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei presenti o per gravi e reiterate violazioni di cui all’All. I.

Nel correttivo la sospensione non riguarda ora tutta l’attività ma “la parte delle attività imprenditoriali interessata dalle violazioni” .

Inoltre viene data una definizione al concetto di “reiterazione” :

“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato “ Il provvedimento di sospensione comporta ora conseguenze interdittive per l’accesso alle pubbliche gare.  La durata del provvedimento varia in ragione della percentuale dei lavoratori irregolari e comunque non supera due anni; Tali disposizioni si applicano anche al settore edile. Per quanto riguarda le violazioni in materia di prevenzione incendi sono competenti i relativi organi dei VVF (M: Non si specifica quali siano i confini della “parte della attività imprenditoriale interessata dalle lavorazioni”. Viene da pensare che se l’organo di vigilanza ad esempio su un cantiere rileva lavoratori irregolari dediti al montaggio di un ponteggio, questo debba essere sospeso. Per due anni la ditta potrebbe solo eseguire lavorazioni diverse dal montaggio dei ponteggi. E’ vero pure che se la ditta si occupa di manutenzione facciate è chiaro che le rimane assai poco per proseguire l’attività. )

 

E’ poi affrontato l’aspetto sanzionatorio: la sanzione unica di euro 2500 prevista nel dlgs 81/08 tra le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione è ora applicabile in misura pari ad € 1500 per le ipotesi di lavoro irregolare ed € 2500 “ per gravi e reiterate violazioni”. Più alte le sanzioni invece per chi non ottempera: “arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di lavoro irregolare”. (M: la sospensione sostituisce l’arresto e in più se è possibile ovviare con un’ammenda non è neanche vera..).

 

Tali provvedimenti non si applicano nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti  unico occupato dall’impresa. Anche per la sospensione si presta attenzione alla modalità con cui viene attuata (“In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”).(M: il Provvedimento è indirizzato alle microimprese. Il distinguo tuttavia può riservare insidie in quanto è suscettibile di ingenerare una presunzione di “estensione” della deroga). 

 

ART. 12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.16: “Delega di Funzioni”

Nell’ambito della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del Datore di lavoro e disciplinata dal Dlgs 81/08 è ora ammessa la sub-delega di funzioni :“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 (ricordiamo che tra le condizioni vi è l’atto scritto e l’autonomia di spesa per le funzioni) ma è vietata la sub-sub delega

:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.L’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato resta in capo al Datore di lavoro. (M: La buona riuscita dello strumento di delega è legata ai sistemi di organizzazione e gestione adottati in relazione alle esigenze aziendali. Dall’esito delle vicende giudiziarie in materia si potrà sapere se lo strumento della delega sarà realmente utilizzato per migliorare la sicurezza o diverrà solo un mezzo per delegare le responsabilità del datore di lavoro. Si cita comunque la sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 della Cassazione Sezione IV  in merito ad un caso di incendio in cui la Corte si è espressa sui limiti della delegabilità del Datore di lavoro).

 

ART. 13

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.18: “”Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente”

Obblighi nei confronti del Medico Competente:

In relazione agli obblighi relativi alla Sorveglianza sanitaria, viene integralmente sostituita la lettera g) per cui all’obbligo in capo al Datore di Lavoro, già istituito nel Dlgs 81/08, di richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico si aggiunge anche l’obbligo di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”  inoltre ( g-bis) è lo stesso Datore di Lavoro che deve “comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;” (M: Del resto si comprende che se il Datore di lavoro non comunica la cessazione del rapporto di lavoro al Medico competente, a questi non può essere imputata alcuna inadempienza nello specifico)

 

Obblighi nei confronti del Rappresentante dei lavoratori:

Il Datore di lavoro è tenuto a consegnare il DVR di cui all’art. 17 ed il DUVRI di cui all’art 26 al RLS, e sempre su sola sua richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale e a consentire all’RLS di accedere ai dati infortunistici comunicati all’INAIL o all’IPSEMA. Tuttavia l’RLS per contro deve consultare tale documentazione solo in Azienda. (M: La norma scaturisce principalmente dalla necessità di proteggere i dati sensibili in base al Dlgs 196/03 e da questa potrebbe derivare una modalità di consegna del DVR in CD e formato cartaceo  integrata da una formalità specifica (integrazione del DPS )).

 

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione all’INAIL ed all’IPSEMA degli infortuni sul lavoro si rimarca la distinzione, già espressa nel decreto, tra gli infortuni che danno luogo ad assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento da quelli da cui deriva una assenza superiore a tre giorni.  Si specificano nel correttivo tempi, modalità e finalità della comunicazione. La comunicazione, per via telematica, deve avvenire, nel primo caso a fini statistici entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’art 8 c.4 del Dlgs 81/08 ( regole tecniche per funzionamento SINP) nel secondo caso a fini assicurativi anche tramite la denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”

(M: nel Dlgs 81/08 non era previsto il riconoscimento di validità della denuncia di cui al DPR 1124/65 quale assolvimento dell’obbligo specifico )

 

Alla nuova lettera aa)  l’obbligo già istituito nel Dlgs 81/08 di comunicazione annuale all’INAIL ed all’IPSEMA del nominativo dell’RLS si intende in prima applicazione del decreto esteso agli RLS già eletti o designati. (M: una specifica che mancava nel Dlgs 81/08)

In base al neo aggiunto comma 3-bis inoltre il Datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori, del Medico Competente “ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” (M.: La responsabilità della mancata attuazione degli obblighi in capo agli incaricati va valutata quindi sempre in concorso con la verifica di sussistenza di un eventuale difetto di vigilanza del datore di lavoro).

 

ART. 14

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis del codice civile ed ai lavoratori autonomi.

Gli obblighi di cui all’art.21 del Dlgs 81/08 si estendono ora solo ad artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici nel settore agricolo e i coltivatori diretti del fondo. mentre vengono esclusi i “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083” del codice civile. (M. Verrebbero esclusi quindi dagli obblighi di tessera, DPI e utilizzo delle attrezzature conformemente al Titolo III, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia ex art. 2083 del c.c.)

 

ART. 15

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 25 Dlgs 81/08: “Obblighi del Medico Competente”.

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il Medico Competente “ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;” (M: non si distingue più se l’Azienda presenta  o no più di 15 lavoratori e quindi l’obbligo di custodia documentale è esteso ora a tutte).

 

Alla cessazione del rapporto di lavoro (…) “l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”; E’ abrogato l’obbligo di inviare all’ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del Rapporto di lavoro, (M: conseguentemente il lavoratore non avrà più la facoltà di richiedere all’ISPESL copia della propria cartella)

 

 

ART. 16

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.26 Dlgs 81/08: Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

L’art. 26 che regola la materia della sicurezza nel regime dei contratti di appalto è stato integrato e modificato nel correttivo specificando che gli obblighi derivanti dal decreto si applicano a “lavori, servizi e forniture” e non più solo al generico “lavori”  mentre viene introdotto  il requisito della “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; (M: la disponibilità giuridica del luogo ove si svolge l’appalto è elemento discriminante per l’attribuzione delle relative responsabilità ).

 

Si specifica con il correttivo che il DUVRI è un documento che “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”e che va redatto “dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”(M: Si è ritenuto di dover chiarire l’esistenza di tale obbligo anche per il DUVRI in quanto non specificato nel Dlgs 81/08 ).

La disciplina non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi” derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (chimici, biologici,atmosfere esplosive e rischi di cui all’All. XI). (M: Spetta quindi sempre al Datore di lavoro valutare l’entità dei  rischi per lavori fino a due giorni. Poiché senza evidenza documentale non si può attestare che tale valutazione è stata fatta, si ritiene che anche in questi casi (lavori fino a due giorni) sia opportuno redigere un DUVRI semplificato o quantomeno una autocertificazione controfirmata per accettazione dall’appaltatore).

 

Si distingue il caso in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente o quando l’appalto “sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (Codice dei contratti pubblici).In tali casi” il soggetto che affida il contratto” redige un documento di valutazione dei rischi da interferenze contenente i “ rischi standardpotenziali inerenti all’attività specifica in appalto. “Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dei lavori deve invece integrare il DUVRI  “riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”(M: E’ una sorta di secondo livello del DUVRI legato al luogo di lavoro specifico:Integrazione al DUVRI relativa alla specifica unità operativa).

 

I  costi della sicurezza  in regime di appalto o somministrazione sono ora definiti più nel dettaglio quali“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni” i quali (si integra ora) “non sono soggetti a ribasso”.(M:si ricorda che i rischi da interferenze e i costi da inserire nel DUVRI che deve essere a sua volta allegato al contratto di appalto devono essere concordati tra appaltante ed appaltatore in base a quanto riportato nell’art. 26.

 

ART. 17

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.27 Dlgs 81/08: “ Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”

In questo articolo si specifica che tra i settori che verranno individuati per l’elaborazione dei sistemi di qualificazione (ove è chiamata la commissione anche tenuto conto delle indicazioni degli organismi paritetici)  saranno compresi anche quello della “sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico”.(M: Per i  modelli di cui all’art 30 Dlgs 81/08 si dovrà tenere conto anche delle indicazioni espresse  dagli organismi Paritetici (“ anche tenuto conto”). La norma ad avviso del sottoscritto va interpretata nel modo seguente: Qualora gli organismi paritetici abbiano espresso indicazioni sulla individuazione di settori e criteri , allora la Commissione dovrà tenerne conto in sede di definizione del sistema di qualificazione. D’altra parte è difficile pensare il contrario).

 

Anche nel settore edile è prevista l’adozione di un “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” da estrinsecarsi attraverso uno “strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e del possesso dei requisiti ( formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzioni ricevute, etc). Si parla di un” punteggio iniziale” che può decrescere fino alla sospensione (punti 0) dell’attività.(M: E’ il discorso della patente a punti. Vd articolo del 03/08/2009 ” Dlgs 106/09 : cosa cambia”).

 

Importante inoltre la specifica che definisce   “non vincolante” il possesso di tali requisiti ma “preferenziale”ai fini dell’affidamento dei contratti nel settore pubblico.(M: chi non adotta i modelli non incorre in sanzioni ma la “non adozione” degli stessi costituirà  inevitabilmente un fattore discriminante e probabilmente una via preferenziale per il ricevimento di controlli ed ispezioni ).

 

ART. 18

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 28 Dlgs 81/08:Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione deve riguardare anche i rischi ”connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;v

A proposito della valutazione dello stress lavoro-correlato l’obbligo di redazione decorre” a fare data dal 1° agosto 2010.”;

Il DVR può essere tenuto su “supporto informatico e la data certa è ora sostituibile da firme congiunte di tutti gli aventi causa. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve essere effettuata la redazione del DVR dalla costituzione della nuova impresa sono previsti ora novanta giorni. (M: si parlava di sei mesi nel vecchio Dlgs 626/94 ).

 

ART. 19

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 29  Dlgs 81/08: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Definiti qui i tempi entro cui deve essere effettuato l’aggiornamento del DVR dalla data di accadimento o di rilevamento dell’evento o di rilevamento che ne motivano la rielaborazione:Trenta giorni.  (M: Si parlava nel Dlgs 81/08 solo di prima redazione o di  aggiornamento senza specificare la tempistica. Si presume che nel caso dell’aggiornamento la data da cui far partire i 30 giorni sia la data di inizio dell’accadimento o della combinazione dinamica di fattori che motiva la rielaborazione del documento, ma soprattutto conterà la data dichiarata di prima constatazione delle cause qualora alla stessa non si possa risalire in altro modo).

 

ART. 20

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 30 Dlgs 81/08: “Modelli di Organizzazione e di Gestione”

Nell’articolo si chiarisce che sarà la Commissione Consultiva permanente ad occuparsi di elaborare i modelli di organizzazione e gestione di cui all’art.30 e che tale procedure saranno “semplificate”. (M:L’attenzione alla semplificazione dei modelli è finalizzata alla esigenza di flessibilità: un modello semplice può infatti meglio adattarsi alle peculiarità della singola azienda).

Dlgs 106/09 : analisi degli articoli da 1 a 10

ART. 1

 (Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

art.1: Finalità

Nell’articolo si specifica che il ministero del lavoro e della previdenza sociale ora è denominato “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 legge 244/2007). In base a tale legge il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo lasciando alle Regioni e agli Enti locali i servizi alla persona e per l’impiego. 

ART. 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.2: Definizioni 

Nell’articolo viene riesaminata la definizione di lavoratore.  Vengono soppresse le parole “volontario  come definito dalla Legge 11 agosto 1991, n.266” e “il volontario che effettua il servizio civile”. (Si ricorda che ai fini della Legge 266/91, per attività di volontariato si intende “ quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte (…) ed esclusivamente per fini di solidarietà.)

ART. 3

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.3: Campo di applicazione

L’art 3 del Dlgs 81/08 riservava a talune categorie e settori ( Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,   Forze di polizia,   Corpo dei vigili del fuoco, e Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale), una applicabilità condizionata dalle “effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”. Con il correttivo tali esigenze dovranno essere individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare (…)l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). Da tale speciale regolamentazione vengono ora escluse le  organizzazioni di volontariato ed al loro posto inseriti gli  “uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”    

Un discorso a parte è riservato alle cooperative sociali – che in base alla legge 8 novembre 1991, n. 381 hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini-, ed alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. Per tali categorie infatti le modalità applicative del decreto saranno individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

c) Nel comma 9 del Dlgs 81/08 che disciplina sull’applicabilità del decreto ai lavoratori a domicilio e sui lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (prevedendo in particolare per essi l’obbligo di formazione ed informazione e la consegna dei DPI), le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877  (…) sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (…)

Si ricorda che in base a tale legge  è considerato “lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità (…) lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori”. 

d) il comma 12 del Dlgs 81/08 estende la disciplina a componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230  bis c.c. dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 del c.c. e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Per tali categorie si applicano le disposizioni di cui all’art 21 Dlgs 81/08 che prevede in particolare  obbligo di indossare DPI, possibilità di accedere alla formazione e d informazione e di beneficiare dell’assistenza sanitaria di cui all’art 41, tessera di riconoscimento. Nel comma 12 le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”.In base all’art 2083 cc infatti piccoli imprenditori sono sì i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti ma anche coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] (2).

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente “12-bis in cui i volontari di cui alla Legge 266/91 e i volontari del servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi  di cui all’articolo 21 del Dlgs 81/08).

 ART. 4

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.4: Computo dei lavoratori 

Per la determinazione del numero di lavoratori dal quale derivano particolari obblighi  non vengono più esclusi come nel precedente decreto i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini di formazione ed orientamento compresi nell’art 18 della legge 24/06/97 n.196 (con contratto di lavoro temporaneo). Sono invece esclusi dal computo i lavoratori in prova con l’inserimento della lettera l bis) .”; il comma 4 che tratta in materia di computo dei lavoratori impiegati nel settore agricolo in determinati periodi dell’anno interessati da una intensificazione nell’attività è sostituito dal seguente: “4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..( Riguardo al computo dei lavoratori si rimanda al D.Lgs. 61/2000 e il relativo decreto correttivo (decorrenza 20-4-2001) 

 

ART. 5

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dlgs 81/08 art. 5: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’articolo oltre ad una errata corrige per omesso termine (“ è istituito”) l’articolo apporta modifiche alla composizione del comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Prevedendo 3 rappresentanti in tutto da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ed 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”.

Si ricorda che nel Dlgs 81/08 il Comitato ha il compito di stabilire linee di indirizzo, individuare obiettivi e programmi in materia di salute e sicurezza anche in ambito di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni e fissare la priorità nella ricerca di settore il tutto nel rispetto dell’accordo tra stato e regioni.

 

ART. 6

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 6 : Commissione consultiva permanente per la salute e la Sicurezza sul lavoro”.

L’articolo apporta variazioni nella composizione e nelle competenze della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro inserendo 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità in luogo di un rappresentante del Ministero della salute ; ”

Al compito, già affidato alla Commissione con il Dlgs 81/08 di “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini dell’art. 30 del Dlgs 81/08 si aggiunge quello di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento, nonché di di elaborare procedure standardizzate per la redazione del DUVRI ( art 26, comma 3) anche individuando tipologie di attività per le quali il rischio interferenza possa essere considerato irrilevante.

La commissione dovrà altresì elaborare indicazioni procedurali per l’effettuazione del DVR stress lavoro correlato.

 

ART. 7

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 8 Dlgs 81/08 : Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Il Dlgs 81/08 ha previsto l’’istituzione del Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) al fine di fornire una banca dati utile alla programmazione, pianificazione e valutazione delle attività di prevenzione pubbliche e private.

L’articolo apporta modifiche ai contenuti dei flussi informativi includendo  “i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL”. Nell’articolo si precisa che i contenuti dei flussi informativi  “quadro dei rischi” deve rientrare anche in “un’ottica di genere”. 

 

ART. 8

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art. 9: Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Dlgs 81/08 riconosce all’ISPESL, all’INAIL, ed all’IPSEMA quali enti pubblici nazionali la competenza e facoltà di consulenza al Ministero del lavoro e della salute in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’articolo del correttivo apporta modifiche riguardo alle competenze dell’INAIL in fatto di erogazione delle prestazioni del Fondo di cui all’art1 della L 296/06 c.1187 (istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro) stabilendo che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;

inoltre l’INAIL  può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera  previo accordo tra Stato e Regioni (…).

In base al comma 6 lettera i) ora L’ISPESL non “svolge” ma “può svolgere” attività di vigilanza trasformando l’obbligatorietà in solo diritto di esercitare tale competenza in modalità discrezionale.

L’art 9 c.7 che riguarda le competenze dell’IPSEMA sulla erogazione delle prestazioni del Fondo di cui alla L.296/06 per infortuni nel settore marittimo (a far data dal 1° Gennaio 2007) disciplina come per l’INAIL le modalità di rassegnazione delle somme “eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario”.

 

ART. 9

(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.11: Attività promozionali

Previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali viene individuato l’INAIL  come ente finanziatore dei progetti di investimento in materia di sicurezza da parte delle piccole, medie  e micro imprese e l’INAIL e le Regioni  quali enti finanziatori di progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

Sempre previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero, Il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca., è ente erogatore per le attività presso gli Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale.

Viene affidata alle regioni il compito di finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. L’adozione da parte delle imprese di tali soluzioni tecnologiche verificata dall’INAIL   sarà tenuta di conto ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ;

Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i, l’INAIL può utilizzare servizi pubblici e privati d’intesa con le regioni interessate finanziando con risorse proprie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

 

ART. 10

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art. 13: Vigilanza

Precisa che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;

Viene estesa la competenza al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale includendo quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191(sicurezza ed igiene sul lavoro nelle ferrovie e tramvie);

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