Dlgs 106/09: analisi dell’Articolo 31.

febbraio 7, 2010 - Leave a Response

ART. 31

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Rileggiamo insieme l’articolo 52 del Dlgs 81/08 dopo le modifiche apportate dal Dlgs 106/09 relativo al “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’” (In corsivo e in grassetto le aggiunte apportate dal correttivo. Al termine un breve commento) .

1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e’ costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’. Il fondo opera a favore delle realta’ in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca come nel settore edile sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita’ migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita’ del Fondo, delle attivita’ delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attivita’ degli organismi paritetici.

2. Il fondo di cui al comma 1 e’ finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni

lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (anziché entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto) entro il 31 dicembre 2009 sono definiti le modalita’ di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita’ di cui al medesimo comma nonche’ il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivita’ svolta, da inviare al Fondo.

M: “ Il fondo per la formazione ed informazione ai lavoratori della piccola e media impresa e per il Rappresentante per la Sicurezza Territoriale da assegnarsi alle Aziende che non hanno provveduto alla elezione del proprio RLS internamente attinge da un contributo direttamente prelevato dall’INAIL sulla base della dimensione aziendale e dai proventi derivanti dall’azione sanzionatoria. L’ RLS territoriale deve redigere una relazione annuale sulla attività svolta”.

Dlgs 106/09: analisi degli articoli dal 21 al 30.

settembre 14, 2009 - Leave a Response

 

ART. 21

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 32 Dlgs 81/08: “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.

Tra i titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP interno od esterni è ora accolta anche la  laurea magistrale individuata al decreto del Ministero dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007 con la classe LM26 ovvero altra laurea magistrale riconosciuta corrispondente ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”;

Per quanto riguarda la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore sul libretto del cittadino di cui al Dlgs 276 del 10/09/2003, si specifica che ciò è dovuto se “concretamente disponibile in quanto attivato” .

(M.: Giusta precisazione questa sul libretto del cittadino non essendo tale strumento ancora disponibile).

 

ART. 22

(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.34 Dlgs 81/08 : svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione” . E’ richiesta sempre e naturalmente la frequentazione agli specifici corsi formazione di cui agli articoli 45 e 46 dlgs 81/08 (Pronto soccorso e prevenzione incendi).

(M: Semplicemente non era specificato nel Dlgs 81/08 alcun divieto o limitazione all’assunzione di tale ruolo da parte del Datore di lavoro. Nell’articolo si parla di svolgimento “diretto” dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. La parola “diretto” qui deve essere interpretata nel contesto di tutto l’articolo rivestendo, nell’accezione specifica, il significato di “coincidente”. Quando infatti l’art. 34 parla di svolgimento “diretto” da parte del Datore di lavoro dei “compiti propri del servizio di prevenzione e protezione” si riferisce all’incarico di RSPP . Per quanto riguarda il primo soccorso e la prevenzione incendi lo svolgimento diretto dei compiti assume un significato differente: essendo una squadra di Primo Soccorso ed antincendio formata da più elementi di carica equivalente, lo svolgimento diretto potrebbe non comportare necessariamente l’assunzione del ruolo di Responsabile dell’emergenza (unico o relativo a ciascuna squadra) ma anche quello di semplice Addetto o componente di una o di entrambe le squadre. E che quindi lo svolgimento di tale compito sarebbe “diretto” in quanto assunto “direttamente” dalla persona del Datore di lavoro che si autoelegge. Al di là delle considerazioni sopra esposte, considerata l’entità aziendale alla quale tale articolo si riferisce, si ritiene comunque più probabile che il legislatore volesse intendere con tale articolo che per aziende fino a 5 lavoratori come ivi definite,  il Datore di lavoro può assumere egli stesso il ruolo di responsabile dell’emergenza (Primo soccorso, antincendio ed evacuazione) senza necessità di ulteriori nomine ove non ritenuto necessario. Va aggiunto che in regime di autocertificazione di cui al comma 5 dell’art 29 del Dlgs 81/08 qualora non altrimenti ed espressamente giustificato in specifico DVR,  una sola nomina verrebbe comunque interpretata come derivante dall’esito della valutazione del rischio autocertificata).

ART. 23

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 37 Dlgs 81/08: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La formazione prevista per i preposti viene estesa ora anche ai dirigenti . Inoltre non è richiesto che essa venga effettuata “in Azienda”, ma anche presso “ organismi paritetici” , “scuole edili, ove esistenti o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;

Al comma 12 si chiede inoltre che tale formazione avvenga ”in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”; (M. La formazione per preposti e dirigenti, del cui onere economico sono sollevati i lavoratori, deve essere effettuata quindi presso gli organismi paritetici se e solo se nella regione ove risiede la unità operativa dell’Azienda tali organismi sono presenti. Con la parola “presenti” occorre però includere, ad avviso dello scrivente,  non solo la presenza “fisica” sul territorio, ma anche l’esistenza in termini di organizzazione didattica per la formazione specifica. Un organismo paritetico che non si è organizzato in tal senso non può infatti essere considerato presente ai fini dell’assolvimento di quanto richiesto. Ne consegue che in assenza dei presupposti suddetti il Datore di lavoro dovrà comunque attivarsi per avviare preposti e dirigenti a percorsi formativi ritenuti soggettivamente adeguati pur nel rispetto dei contenuti previsti dalla legge).

Per quanto riguarda la registrazione di tale formazione sul libretto del cittadino, si ricorda anche in questo articolo che tale adempimento potrà essere assolto ovviamente quando i modelli di libretto saranno resi disponibili.

 

ART. 24

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 38 Dlgs 81/08: Titoli e requisiti del Medico Competente

Nell’articolo si specifica che, in assenza di tutti i requisiti già previsti per lo svolgimento del M.C. per le sole “Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza” è ammesso ad assumere tale incarico anche chi abbia svolto attività di Medico nel settore del Lavoro per un periodo uguale o superiore a 4 anni.  (M. Ciò anche al fine di utilizzare il  personale già impiegato evitando così  ulteriori assunzioni nei rispettivi corpi.. Già l’art. 55 del D.Lgs. n. 277/91, con riferimento all’esercizio dell’attività del “medico competente”, stabiliva che: “1. I laureati in medicina e chirurgia che (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. Principio poi confluito nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e poi rielaborato nell’art 38 del Dlgs 81/08 che ammettevano anche le figure del Medico specializzato in Igiene e Medicina preventiva e Medicina legale con chiaro disappunto da parte della categoria della medicina del lavoro ed igiene industriale).

ART. 25

(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 40  Dlgs 81/08: “Rapporti del Medico Competente con il Servizio sanitario nazionale”.

Per quanto riguarda la trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari  e di rischio dei lavoratori già prevista all’art.40 nel correttivo si specifica ora che con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro il 2009, saranno definiti “secondo criteri di semplicità e certezza i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.” Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto. (M. La integrazione e correzione dei modelli 3 A e 3 B si è resa necessaria dalla difficoltà interpretativa ed applicativa del precedente sistema informativo con cui si sono dovuti confrontare i Medici Competenti nell’assolvimento del proprio incarico).

 

ART. 26

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

“Art.41 Dlgs 81/08: Sorveglianza sanitaria”.

Tra i casi per cui è richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria si escludono ora quelli previsti dalle direttive europee. (M: il riferimento alle direttive europee appariva una inutile ripetizione, visto che, comunque, le fonti legislative comunitarie devono essere recepite nella legislazione nazionale, traducendosi in obblighi imposti dall’ordinamento interno).

 Nel correttivo all’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro si aggiunge ora la visita medica preventiva in fase preassuntiva”  mentre una nuova visita medica di idoneità è richiesta per assenze dal lavoro superiori a 60 giorni continuativi.

(M: la specifica sulla visita preventiva si è resa necessaria in quanto  nel decreto 81/08 è riportato che non possono essere effettuate visite  in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi previsti dalla legge).

La visita preventiva in fase preassuntiva può essere svolta sia dal Medico competente che dai dipartimenti di prevenzione delle ASL ma sempre ed esclusivamente su scelta del datore di lavoro senza che ciò contrasti con quanto previsto al c.3 dell’art.39 del Dlgs 81/08. L’esame per le tossicodipendenze già previsto in occasione delle visite preventive, periodiche e in occasione del cambio di mansione è ora esteso alle visite preventive e di nuova assunzione dopo 60 giorni di assenza.

Sono ammessi ricorsi avverso il giudizio del M.C. anche se formulato in fase preassuntiva ed entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio stesso. Per quanto riguarda le modalità con cui dovrà essere effettuato l’accertamento delle tossicodipendenze nel correttivo si rimanda all’accordo tra Stato e Regioni da definirsi entro il 31/12/2009.

 ART. 27

(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

“Art. 42: Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”

Se nell’art. 42 si prevedeva, ove possibile, l’assegnazione del lavoratore ad “altra mansione compatibile con il suo stato di salute” ora è previsto che lo stesso possa essere adibito a “mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”; (M: La tutela economica del lavoratore a fronte dell’eventuale passaggio a mansione inferiore giusticabile sia sul piano contributivo che morale pone tuttavia l’accento sulla opportunità di un sostegno concreto da parte dello Stato alle imprese che assistono ad una mancata corrispondenza tra trattamento economico e produzione effettiva con conseguente dificoltà di compensare  tale deficit).

 

ART. 28

(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 43: Disposizioni generali

Per quanto riguarda la prevenzione incendi il Datore di Lavoro”garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”; (M. L’articolo riporta in parte quanto già previsto dal DM 10/03/98)

 Per quanto riguarda il personale nella Difesa si riconoscono abilitativi per lo svolgimento della funzione di addetto alla gestione delle emergenze anche i percorsi formativi svolti presso “gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione” . 

(M. Vedi anche quanto già segnalato all’art. 24)

 

ART. 29

(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 48 : Rappresentante della Sicurezza territoriale

In merito alla figura del RLST si fa riferimento alle modalità di elezione, mentre resta applicata la norma che impone la partecipazione al Fondo di cui all’art 52 per quelle aziende che non hanno provveduto ad eleggere un proprio RLS interno.

 

ART. 30

(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art 51 Dlgs 81/08: Organismi paritetici

Lo svolgimento della attività di formazione da parte degli Organismi paritetici avviene anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In merito ai Modelli di Organizzazione e gestione di cui all’art 30 del Dlgs 81/08 viene riconosciuta a tali organismi la competenza nell’asseverare la loro effettiva adozione da parte di una azienda; asseverazione dalla quale gli enti di vigilanza potranno far derivare l’organizzazione delle verifiche ispettive;  “Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”; ”E’ inoltre prevista  comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.

(M. Si ravvisa quindi chiaramente che l’intento resta quello di rafforzare il ruolo degli Organismi paritetici nella loro funzione di filtro tra aziende ed organi di vigilanza al fine di perseguire una effettiva applicabilità della norma. Resta però ancora da chiarire quali siano i requisiti dei componenti “le specifiche Commissioni” di cui  parla l’articolo).

Dlgs 106/09: Analisi degli articoli dal 21 al 30

settembre 7, 2009 - Leave a Response

Si informano i gentili lettori che l’analisi degli articoli dal 21 al 30 è stata rinviata al prossimo lunedì. Grazie e a presto.

Il Dlgs 106/09: analisi degli articoli da 11 a 20.

agosto 30, 2009 - Leave a Response

Anche questo lunedì esaminiamo insieme con l’intento di interpretare al meglio la volontà del legislatore, un altro gruppo di articoli del Decreto Correttivo : da 11 a 20.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.14 : “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e salute dei lavoratori”.

L’articolo del Dlgs 81/08 già prevede la possibilità da parte degli organi del Ministero del lavoro e della prev sociale (Ora Min del Lavoro della salute e delle politiche sociali) di sospendere l’attività di un’impresa quando venga colta sul luogo di lavoro con personale non regolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei presenti o per gravi e reiterate violazioni di cui all’All. I.

Nel correttivo la sospensione non riguarda ora tutta l’attività ma “la parte delle attività imprenditoriali interessata dalle violazioni” .

Inoltre viene data una definizione al concetto di “reiterazione” :

“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato “ Il provvedimento di sospensione comporta ora conseguenze interdittive per l’accesso alle pubbliche gare.  La durata del provvedimento varia in ragione della percentuale dei lavoratori irregolari e comunque non supera due anni; Tali disposizioni si applicano anche al settore edile. Per quanto riguarda le violazioni in materia di prevenzione incendi sono competenti i relativi organi dei VVF (M: Non si specifica quali siano i confini della “parte della attività imprenditoriale interessata dalle lavorazioni”. Viene da pensare che se l’organo di vigilanza ad esempio su un cantiere rileva lavoratori irregolari dediti al montaggio di un ponteggio, questo debba essere sospeso. Per due anni la ditta potrebbe solo eseguire lavorazioni diverse dal montaggio dei ponteggi. E’ vero pure che se la ditta si occupa di manutenzione facciate è chiaro che le rimane assai poco per proseguire l’attività. )

 

E’ poi affrontato l’aspetto sanzionatorio: la sanzione unica di euro 2500 prevista nel dlgs 81/08 tra le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione è ora applicabile in misura pari ad € 1500 per le ipotesi di lavoro irregolare ed € 2500 “ per gravi e reiterate violazioni”. Più alte le sanzioni invece per chi non ottempera: “arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di lavoro irregolare”. (M: la sospensione sostituisce l’arresto e in più se è possibile ovviare con un’ammenda non è neanche vera..).

 

Tali provvedimenti non si applicano nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti  unico occupato dall’impresa. Anche per la sospensione si presta attenzione alla modalità con cui viene attuata (“In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”).(M: il Provvedimento è indirizzato alle microimprese. Il distinguo tuttavia può riservare insidie in quanto è suscettibile di ingenerare una presunzione di “estensione” della deroga). 

 

ART. 12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.16: “Delega di Funzioni”

Nell’ambito della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del Datore di lavoro e disciplinata dal Dlgs 81/08 è ora ammessa la sub-delega di funzioni :“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 (ricordiamo che tra le condizioni vi è l’atto scritto e l’autonomia di spesa per le funzioni) ma è vietata la sub-sub delega

:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.L’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato resta in capo al Datore di lavoro. (M: La buona riuscita dello strumento di delega è legata ai sistemi di organizzazione e gestione adottati in relazione alle esigenze aziendali. Dall’esito delle vicende giudiziarie in materia si potrà sapere se lo strumento della delega sarà realmente utilizzato per migliorare la sicurezza o diverrà solo un mezzo per delegare le responsabilità del datore di lavoro. Si cita comunque la sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 della Cassazione Sezione IV  in merito ad un caso di incendio in cui la Corte si è espressa sui limiti della delegabilità del Datore di lavoro).

 

ART. 13

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.18: “”Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente”

Obblighi nei confronti del Medico Competente:

In relazione agli obblighi relativi alla Sorveglianza sanitaria, viene integralmente sostituita la lettera g) per cui all’obbligo in capo al Datore di Lavoro, già istituito nel Dlgs 81/08, di richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico si aggiunge anche l’obbligo di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”  inoltre ( g-bis) è lo stesso Datore di Lavoro che deve “comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;” (M: Del resto si comprende che se il Datore di lavoro non comunica la cessazione del rapporto di lavoro al Medico competente, a questi non può essere imputata alcuna inadempienza nello specifico)

 

Obblighi nei confronti del Rappresentante dei lavoratori:

Il Datore di lavoro è tenuto a consegnare il DVR di cui all’art. 17 ed il DUVRI di cui all’art 26 al RLS, e sempre su sola sua richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale e a consentire all’RLS di accedere ai dati infortunistici comunicati all’INAIL o all’IPSEMA. Tuttavia l’RLS per contro deve consultare tale documentazione solo in Azienda. (M: La norma scaturisce principalmente dalla necessità di proteggere i dati sensibili in base al Dlgs 196/03 e da questa potrebbe derivare una modalità di consegna del DVR in CD e formato cartaceo  integrata da una formalità specifica (integrazione del DPS )).

 

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione all’INAIL ed all’IPSEMA degli infortuni sul lavoro si rimarca la distinzione, già espressa nel decreto, tra gli infortuni che danno luogo ad assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento da quelli da cui deriva una assenza superiore a tre giorni.  Si specificano nel correttivo tempi, modalità e finalità della comunicazione. La comunicazione, per via telematica, deve avvenire, nel primo caso a fini statistici entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’art 8 c.4 del Dlgs 81/08 ( regole tecniche per funzionamento SINP) nel secondo caso a fini assicurativi anche tramite la denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”

(M: nel Dlgs 81/08 non era previsto il riconoscimento di validità della denuncia di cui al DPR 1124/65 quale assolvimento dell’obbligo specifico )

 

Alla nuova lettera aa)  l’obbligo già istituito nel Dlgs 81/08 di comunicazione annuale all’INAIL ed all’IPSEMA del nominativo dell’RLS si intende in prima applicazione del decreto esteso agli RLS già eletti o designati. (M: una specifica che mancava nel Dlgs 81/08)

In base al neo aggiunto comma 3-bis inoltre il Datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori, del Medico Competente “ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” (M.: La responsabilità della mancata attuazione degli obblighi in capo agli incaricati va valutata quindi sempre in concorso con la verifica di sussistenza di un eventuale difetto di vigilanza del datore di lavoro).

 

ART. 14

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis del codice civile ed ai lavoratori autonomi.

Gli obblighi di cui all’art.21 del Dlgs 81/08 si estendono ora solo ad artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici nel settore agricolo e i coltivatori diretti del fondo. mentre vengono esclusi i “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083” del codice civile. (M. Verrebbero esclusi quindi dagli obblighi di tessera, DPI e utilizzo delle attrezzature conformemente al Titolo III, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia ex art. 2083 del c.c.)

 

ART. 15

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 25 Dlgs 81/08: “Obblighi del Medico Competente”.

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il Medico Competente “ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;” (M: non si distingue più se l’Azienda presenta  o no più di 15 lavoratori e quindi l’obbligo di custodia documentale è esteso ora a tutte).

 

Alla cessazione del rapporto di lavoro (…) “l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”; E’ abrogato l’obbligo di inviare all’ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del Rapporto di lavoro, (M: conseguentemente il lavoratore non avrà più la facoltà di richiedere all’ISPESL copia della propria cartella)

 

 

ART. 16

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.26 Dlgs 81/08: Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

L’art. 26 che regola la materia della sicurezza nel regime dei contratti di appalto è stato integrato e modificato nel correttivo specificando che gli obblighi derivanti dal decreto si applicano a “lavori, servizi e forniture” e non più solo al generico “lavori”  mentre viene introdotto  il requisito della “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; (M: la disponibilità giuridica del luogo ove si svolge l’appalto è elemento discriminante per l’attribuzione delle relative responsabilità ).

 

Si specifica con il correttivo che il DUVRI è un documento che “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”e che va redatto “dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”(M: Si è ritenuto di dover chiarire l’esistenza di tale obbligo anche per il DUVRI in quanto non specificato nel Dlgs 81/08 ).

La disciplina non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi” derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (chimici, biologici,atmosfere esplosive e rischi di cui all’All. XI). (M: Spetta quindi sempre al Datore di lavoro valutare l’entità dei  rischi per lavori fino a due giorni. Poiché senza evidenza documentale non si può attestare che tale valutazione è stata fatta, si ritiene che anche in questi casi (lavori fino a due giorni) sia opportuno redigere un DUVRI semplificato o quantomeno una autocertificazione controfirmata per accettazione dall’appaltatore).

 

Si distingue il caso in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente o quando l’appalto “sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (Codice dei contratti pubblici).In tali casi” il soggetto che affida il contratto” redige un documento di valutazione dei rischi da interferenze contenente i “ rischi standardpotenziali inerenti all’attività specifica in appalto. “Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dei lavori deve invece integrare il DUVRI  “riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”(M: E’ una sorta di secondo livello del DUVRI legato al luogo di lavoro specifico:Integrazione al DUVRI relativa alla specifica unità operativa).

 

I  costi della sicurezza  in regime di appalto o somministrazione sono ora definiti più nel dettaglio quali“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni” i quali (si integra ora) “non sono soggetti a ribasso”.(M:si ricorda che i rischi da interferenze e i costi da inserire nel DUVRI che deve essere a sua volta allegato al contratto di appalto devono essere concordati tra appaltante ed appaltatore in base a quanto riportato nell’art. 26.

 

ART. 17

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.27 Dlgs 81/08: “ Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”

In questo articolo si specifica che tra i settori che verranno individuati per l’elaborazione dei sistemi di qualificazione (ove è chiamata la commissione anche tenuto conto delle indicazioni degli organismi paritetici)  saranno compresi anche quello della “sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico”.(M: Per i  modelli di cui all’art 30 Dlgs 81/08 si dovrà tenere conto anche delle indicazioni espresse  dagli organismi Paritetici (“ anche tenuto conto”). La norma ad avviso del sottoscritto va interpretata nel modo seguente: Qualora gli organismi paritetici abbiano espresso indicazioni sulla individuazione di settori e criteri , allora la Commissione dovrà tenerne conto in sede di definizione del sistema di qualificazione. D’altra parte è difficile pensare il contrario).

 

Anche nel settore edile è prevista l’adozione di un “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” da estrinsecarsi attraverso uno “strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e del possesso dei requisiti ( formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzioni ricevute, etc). Si parla di un” punteggio iniziale” che può decrescere fino alla sospensione (punti 0) dell’attività.(M: E’ il discorso della patente a punti. Vd articolo del 03/08/2009 ” Dlgs 106/09 : cosa cambia”).

 

Importante inoltre la specifica che definisce   “non vincolante” il possesso di tali requisiti ma “preferenziale”ai fini dell’affidamento dei contratti nel settore pubblico.(M: chi non adotta i modelli non incorre in sanzioni ma la “non adozione” degli stessi costituirà  inevitabilmente un fattore discriminante e probabilmente una via preferenziale per il ricevimento di controlli ed ispezioni ).

 

ART. 18

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 28 Dlgs 81/08:Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione deve riguardare anche i rischi ”connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;v

A proposito della valutazione dello stress lavoro-correlato l’obbligo di redazione decorre” a fare data dal 1° agosto 2010.”;

Il DVR può essere tenuto su “supporto informatico e la data certa è ora sostituibile da firme congiunte di tutti gli aventi causa. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve essere effettuata la redazione del DVR dalla costituzione della nuova impresa sono previsti ora novanta giorni. (M: si parlava di sei mesi nel vecchio Dlgs 626/94 ).

 

ART. 19

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 29  Dlgs 81/08: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Definiti qui i tempi entro cui deve essere effettuato l’aggiornamento del DVR dalla data di accadimento o di rilevamento dell’evento o di rilevamento che ne motivano la rielaborazione:Trenta giorni.  (M: Si parlava nel Dlgs 81/08 solo di prima redazione o di  aggiornamento senza specificare la tempistica. Si presume che nel caso dell’aggiornamento la data da cui far partire i 30 giorni sia la data di inizio dell’accadimento o della combinazione dinamica di fattori che motiva la rielaborazione del documento, ma soprattutto conterà la data dichiarata di prima constatazione delle cause qualora alla stessa non si possa risalire in altro modo).

 

ART. 20

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 30 Dlgs 81/08: “Modelli di Organizzazione e di Gestione”

Nell’articolo si chiarisce che sarà la Commissione Consultiva permanente ad occuparsi di elaborare i modelli di organizzazione e gestione di cui all’art.30 e che tale procedure saranno “semplificate”. (M:L’attenzione alla semplificazione dei modelli è finalizzata alla esigenza di flessibilità: un modello semplice può infatti meglio adattarsi alle peculiarità della singola azienda).

Dlgs 106/09 : analisi degli articoli da 1 a 10

agosto 24, 2009 - Leave a Response

ART. 1

 (Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

art.1: Finalità

Nell’articolo si specifica che il ministero del lavoro e della previdenza sociale ora è denominato “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 legge 244/2007). In base a tale legge il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo lasciando alle Regioni e agli Enti locali i servizi alla persona e per l’impiego. 

ART. 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.2: Definizioni 

Nell’articolo viene riesaminata la definizione di lavoratore.  Vengono soppresse le parole “volontario  come definito dalla Legge 11 agosto 1991, n.266” e “il volontario che effettua il servizio civile”. (Si ricorda che ai fini della Legge 266/91, per attività di volontariato si intende “ quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte (…) ed esclusivamente per fini di solidarietà.)

ART. 3

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art.3: Campo di applicazione

L’art 3 del Dlgs 81/08 riservava a talune categorie e settori ( Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,   Forze di polizia,   Corpo dei vigili del fuoco, e Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale), una applicabilità condizionata dalle “effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”. Con il correttivo tali esigenze dovranno essere individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare (…)l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). Da tale speciale regolamentazione vengono ora escluse le  organizzazioni di volontariato ed al loro posto inseriti gli  “uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”    

Un discorso a parte è riservato alle cooperative sociali – che in base alla legge 8 novembre 1991, n. 381 hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini-, ed alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. Per tali categorie infatti le modalità applicative del decreto saranno individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

c) Nel comma 9 del Dlgs 81/08 che disciplina sull’applicabilità del decreto ai lavoratori a domicilio e sui lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (prevedendo in particolare per essi l’obbligo di formazione ed informazione e la consegna dei DPI), le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877  (…) sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (…)

Si ricorda che in base a tale legge  è considerato “lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità (…) lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori”. 

d) il comma 12 del Dlgs 81/08 estende la disciplina a componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230  bis c.c. dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 del c.c. e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Per tali categorie si applicano le disposizioni di cui all’art 21 Dlgs 81/08 che prevede in particolare  obbligo di indossare DPI, possibilità di accedere alla formazione e d informazione e di beneficiare dell’assistenza sanitaria di cui all’art 41, tessera di riconoscimento. Nel comma 12 le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”.In base all’art 2083 cc infatti piccoli imprenditori sono sì i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti ma anche coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] (2).

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente “12-bis in cui i volontari di cui alla Legge 266/91 e i volontari del servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi  di cui all’articolo 21 del Dlgs 81/08).

 ART. 4

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.4: Computo dei lavoratori 

Per la determinazione del numero di lavoratori dal quale derivano particolari obblighi  non vengono più esclusi come nel precedente decreto i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini di formazione ed orientamento compresi nell’art 18 della legge 24/06/97 n.196 (con contratto di lavoro temporaneo). Sono invece esclusi dal computo i lavoratori in prova con l’inserimento della lettera l bis) .”; il comma 4 che tratta in materia di computo dei lavoratori impiegati nel settore agricolo in determinati periodi dell’anno interessati da una intensificazione nell’attività è sostituito dal seguente: “4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..( Riguardo al computo dei lavoratori si rimanda al D.Lgs. 61/2000 e il relativo decreto correttivo (decorrenza 20-4-2001) 

 

ART. 5

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dlgs 81/08 art. 5: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’articolo oltre ad una errata corrige per omesso termine (“ è istituito”) l’articolo apporta modifiche alla composizione del comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Prevedendo 3 rappresentanti in tutto da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ed 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”.

Si ricorda che nel Dlgs 81/08 il Comitato ha il compito di stabilire linee di indirizzo, individuare obiettivi e programmi in materia di salute e sicurezza anche in ambito di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni e fissare la priorità nella ricerca di settore il tutto nel rispetto dell’accordo tra stato e regioni.

 

ART. 6

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 6 : Commissione consultiva permanente per la salute e la Sicurezza sul lavoro”.

L’articolo apporta variazioni nella composizione e nelle competenze della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro inserendo 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità in luogo di un rappresentante del Ministero della salute ; ”

Al compito, già affidato alla Commissione con il Dlgs 81/08 di “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini dell’art. 30 del Dlgs 81/08 si aggiunge quello di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento, nonché di di elaborare procedure standardizzate per la redazione del DUVRI ( art 26, comma 3) anche individuando tipologie di attività per le quali il rischio interferenza possa essere considerato irrilevante.

La commissione dovrà altresì elaborare indicazioni procedurali per l’effettuazione del DVR stress lavoro correlato.

 

ART. 7

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 8 Dlgs 81/08 : Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Il Dlgs 81/08 ha previsto l’’istituzione del Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) al fine di fornire una banca dati utile alla programmazione, pianificazione e valutazione delle attività di prevenzione pubbliche e private.

L’articolo apporta modifiche ai contenuti dei flussi informativi includendo  “i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL”. Nell’articolo si precisa che i contenuti dei flussi informativi  “quadro dei rischi” deve rientrare anche in “un’ottica di genere”. 

 

ART. 8

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art. 9: Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Dlgs 81/08 riconosce all’ISPESL, all’INAIL, ed all’IPSEMA quali enti pubblici nazionali la competenza e facoltà di consulenza al Ministero del lavoro e della salute in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’articolo del correttivo apporta modifiche riguardo alle competenze dell’INAIL in fatto di erogazione delle prestazioni del Fondo di cui all’art1 della L 296/06 c.1187 (istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro) stabilendo che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;

inoltre l’INAIL  può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera  previo accordo tra Stato e Regioni (…).

In base al comma 6 lettera i) ora L’ISPESL non “svolge” ma “può svolgere” attività di vigilanza trasformando l’obbligatorietà in solo diritto di esercitare tale competenza in modalità discrezionale.

L’art 9 c.7 che riguarda le competenze dell’IPSEMA sulla erogazione delle prestazioni del Fondo di cui alla L.296/06 per infortuni nel settore marittimo (a far data dal 1° Gennaio 2007) disciplina come per l’INAIL le modalità di rassegnazione delle somme “eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario”.

 

ART. 9

(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art.11: Attività promozionali

Previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali viene individuato l’INAIL  come ente finanziatore dei progetti di investimento in materia di sicurezza da parte delle piccole, medie  e micro imprese e l’INAIL e le Regioni  quali enti finanziatori di progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

Sempre previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero, Il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca., è ente erogatore per le attività presso gli Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale.

Viene affidata alle regioni il compito di finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. L’adozione da parte delle imprese di tali soluzioni tecnologiche verificata dall’INAIL   sarà tenuta di conto ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ;

Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i, l’INAIL può utilizzare servizi pubblici e privati d’intesa con le regioni interessate finanziando con risorse proprie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

 

ART. 10

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

art. 13: Vigilanza

Precisa che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;

Viene estesa la competenza al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale includendo quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191(sicurezza ed igiene sul lavoro nelle ferrovie e tramvie);

Il Dlgs 03/08/2009 n. 106

agosto 6, 2009 - 2 Risposte

Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

I documenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riporteranno dunque: “Dlgs 81/08 e s.m.i.” (successive modifiche ed integrazioni) oppure “Dlgs 81/08 come modificato dal Dlgs 106/09″.

Nei prossimi articoli commenteremo insieme le principali novità.

DECRETO CORRETTIVO: COSA CAMBIA

agosto 3, 2009 - Leave a Response

E’ stato approvato il decreto legislativo che integra e corregge il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento entrerà in vigore dopo la firma del capo dello Stato e successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Per esprimere un giudizio preliminare occorre esaminare il comunicato del Ministero del Lavoro facendo riferimento alla bozza del decreto. Nel comunicato si sottolinea il carattere di continuità e non di innovazione rispetto ai principi espressi dal parlamento nella legge 123 del 2007 (da cui è scaturito il Dlgs 81/08 o Testo unico). Si afferma che a seguito del presente provvedimento l’Italia può vantare di un complesso di regole condiviso tra amministrazioni e parti sociali e in linea con le direttive europee. Tra le motivazioni del provvedimento la prima e forse più importante risiedeva nel correggere errori “materiali e tecnici” riportati nel Dlgs 81/08 alcuni dei quali in grado di avere “ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori” . 

Il secondo ordine di problemi affrontato riguarda le lacune manifestatesi dopo pochi mesi di applicazione del decreto quali ad esempio la distinzione tra lavoratore volontario e subordinato, sottolineando che tale fatto ha penalizzato le associazioni di volontariato. Con la nuova disciplina infatti il volontario ha i diritti e gli oneri del lavoratore subordinato in materia di sicurezza.

Si rimarca l’importanza dell’individuazione dei rischi da interferenze e della necessità di predisposizione del DUVRI. Sono escluse le prestazioni intellettuali (il tecnico che fa il sopralluogo, le attività di formazione teorica, le forniture, e i lavori di breve durata sotto i due giorni).

Resta quale obbiettivo principale del Governo quello di predisporre tutti gli strumenti per garantire la tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le seguenti linee:

1) LA PATENTE A PUNTI DELLA SICUREZZA Prevista una qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico a cominciare dal settore edile con l’istituzione di una “patente dalla quale sia possibile verificare la idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili. La “patente” dovrà contenere elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e informazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza ed in grado di determinare (in caso di azzeramento del punteggio) anche l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

2) DATA CERTA SU DVR NON PIU’ NECESSARIA SE VI SONO TUTTE LE FIRME. La questione formale e burocratica della data certa sarebbe superata dalla firma sul documento di tutte le figure aventi causa nella predisposizione dello stesso (RSPP, Datore di Lavoro, RLS, Medico Competente).

3)CULTURA PREVENZIONISTICA E NON REPRESSIVA O SANZIONATORIA Per perseguire tale obiettivo si fa riferimento ad un incremento quantitativo nella formazione e qualitativo nella informazione, coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive, specificità di utilizzo del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza. Al tal fine viene potenziato il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro ampliando le possibilità concrete di intervento.

4) INTEGRAZIONE TRA ASL e INAIL PER IL RECUPERO DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO Attività di Coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale ed INAIL finalizzato all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da agevolare il recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa.

5) SOSPENSIONE DELLE IMPRESE PER INADEMPIENZE IN MATERIA Riguarda le imprese che si siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza. Restano tuttavia tutelate le microimprese (ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura).

6) AVVISO COMUNE SULLA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA Intesa tra parti sociali e Ministero del Lavoro su una semplificazione burocratica della documentazione in materia e di una maggiore effettività della stessa. In materia di sorveglianza sanitaria si fa riferimento alla previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

7) NECESSITA’ DI NORME ADATTE ALLA NUOVA REALTA’ DEL LAVORO: LAVORATORI ATIPICI Predisposizione di un corpo normativo coerente anche con le esigenze delle piccole e medie imprese e con il lavoro atipico e temporaneo ; tra tutte l’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con le relative conseguenze in materia di formazione ed informazione;

 8) ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI NELLA VERIFICA DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA (art. 30 Dlgs 81/08). Gli enti bilaterali tornano in primo piano quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si rinnova nel correttivo l’importanza della formazione del preposto particolarmente nel settore edile specificando che tale formazione vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Sarà accordato sempre agli organi paritetici il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza con rilascio di asseverazione apposita.

9) APPARATO SANZIONATORIO: INFRAZIONI E SANZIONI Si restituisce forza alla regolarizzazione dell’illecito amministrativo quale procedura di estinzione del reato. Tale considerazione si estende alle violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa secondo un principio della “effettività della reazione punitiva mediante il ripristino delle condizioni di legalità”- Sono state affrontate inoltre anche le ipotesi di “ridondanza di reato” ovvero il concorso di illeciti “omogenei”. C’è da dire che il livello di ammende e sanzioni è stato rivisitato proporzionandolo all’aumento dei prezzi al consumo in base alle previsioni ISTAT. In base a tale adeguamento l’omessa valutazione dei rischi per esempio è stato previsto un incremento di circa il 65% (da un minimo di € 1549 precedente ad un minimo di € 6.400 attuale). Resta il solo arresto (e non ammenda) per chi omette di effettuare la valutazione dei rischi nelle attività a rischio di incidente rilevante e nei cantieri.

NIOSH ovvero :valutare il carico ideale

maggio 7, 2008 - Leave a Response

 

La movimentazione manuale dei carichi è il secondo fattore di rischio per importanza nelle patologie riscontrate sui luoghi di lavoro. Utilizzando il sistema NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) è possibile effettuare una valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi.
Le equazioni del NIOSH per l’Indice di Sollevamento si basano sull’applicazione di un fattore di riferimento (Costante di Peso (CP)) in base al quale è possibile valutare tutti i parametri di influenza negativa sulla gestione del carico quali l’Altezza, la Distanza, il numero di operazioni per unità di tempo, etc.
Tali parametri negativi intervengono nell’equazione riducendo il valore finale del peso massimo sollevabile fino ad ottenere il cd “Peso Massimo Raccomandato ” (PR). Il fattore di ruduzione assume valori che oscillano tra 0 e 1.
Cos’ in condizioni ottimali, il fattore assume il valore di 1, mentre in presenza di rischio si ottiene un valore inferiore a 1. La conseguenza è la riduzione del peso di esercizio.
Quando il fattore di rischio è zero vuol dire che non vi sono le condizioni per sollevare il carico in sicurezza. 
Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo Raccomandato determina un valore che prende il nome di Indice di Sollevamento (IS).

Questo indice aiuta a determinare la necessità o meno di attivare la sorveglianza sanitaria, nonchè la fase di informazione e formazione specifica al lavoratore.

 

 

Qualche giorno fa è stato riportato un esempio per operaio edile generico. Se hai un esempio con mansione diversa puoi pubblicarlo. Cointribuirai ad accrescere una banca dati a disposizione di tutti.

TESTO UNICO : verso una sintesi

maggio 1, 2008 - Leave a Response

Dlgs 104/08 n. 81

Quali argomenti affronta nello specifico il neo-nato TESTO UNICO?   

 Dalla lettura del Testo Unico si evidenzia in particolare la necessità avvertita dal Legislatore di predisporre misure attuative per un coordinamento su tutto il territorio nazionale della politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una necessità che sembra derivare dal contrapporsi di due realtà: da una parte la pressione della Comunità Europea che sanziona ogni anno l’Italia per inadempienze in materia e dall’altro la sussistenza dell’art.117 della Costituzione nel quale si tutela le compartecipazione decisionale delle regioni e delle province autonome in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la conseguente difficoltà gestionale della materia.
Il testo seguente riporta in modalità sintetica ed in base ad alcuni argomenti chiave individuati dall’autore, il contenuto del TESTO UNICO con l’intento di facilitare l’approccio al tema complessivo, senza pretendere di esautorare l’argomento. Le scritte in corsivo intendono coadiuvare l’interpretazione del  concetto ripreso dal testo di legge stesso . Le parti testualmente riportate dalla legge non sono segnalate con virgolette e pertanto sono mischiate con  il  testo interpretato. Il presente articolo di prefigge lo scopo di fornire un terreno di scambio di osservazioni,  eventuali critiche o contributi ai punti espressi. Questo è un BLOG sulla sicurezza e come tale vuole crescere con il lavoro di tutti coloro che condividono la diffusione della cultura della Sicurezza nell’ottica di rendere questa accessibile a tutti.

IL TESTO UNICO  

 

 

 

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

a parte gli ultimi interventi di modifica espressi dalla Commissione Lavoro del Senato sullo schema del Decreto predisposto dal Governo, dove va ad influire prevalentemente la Legge?

Esaminiamola più da vicino tentando una evidenziazione del contenuto per argomenti.

 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

- E’ prevista l’applicazionedella normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti isettoridi attività, compresa la  pubblica amministrazione, (già peraltro compresa nel Dlgs 626/94 ) assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;  

-  estensione della applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati sottraendo tuttavia dalla tutela delle direttive comunitarie il lavoratore autonomo se svolgente attività “al di fuori di qualsiasi subordinazione ad una terza persona” . Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari.

 

- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese con previsione di forme di unificazione documentale. (l’intento sembra quindi coincidere con l’individuazione di  procedure standard a cui attenersi per espletare il carico documentale delle aziende) .

- Il datore di lavoro deve  considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tener conto, in particolare, dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.  Cambiano inoltre le modalità per svolgere la valutazione dei rischi: le aziende che occupano fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, ancora da stabilire. Nell’attesa, per le aziende che hanno fino a dieci dipendenti è ancora sufficiente l’autocertificazione.

 

IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

- riordino della normativa in materia di macchine ed  impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo (la produzione normativa italiana in materia è nutrita e gode di buona tradizione, basti pensate al DPR 547/55 in materia di macchine ). (In tale direzione sembra collocarsi la legge 37/08 vigente dal 27/03/08 sulla certificazione unica di conformità degli impianti).

APPARATO SANZIONATORIO

riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio attraverso  la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio (  non viene tuttavia ancora risolto il problema della “dicrezionalità” dell’organo Ispettivo nella determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria).Anche per quanto riguarda  le infrazioni che “ ledano interessi generali dell’ordinamento”  è previsto un Inasprimento della sanzione .
All’interno del regime sanzionatorio è introdotta anche la  “graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate”;
- compare il “riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, i diritto di agire in giudizio in relazione a infortuni o malattie professionali.

-Se entro fine luglio non saranno documentati i rischi e i dispositivi di sicurezza adottati in azienda, per gli imprenditori scatteranno le sanzioni dettate dalla nuova disciplina. Le quali, nel caso delle realtà più esposte agli incidenti (centrali termoelettriche, strutture in cui si fabbricano esplosivi, industrie con più di 200 lavoratori e così via), possono arrivare anche all’arresto da 6 a 18 mesi. Questo caso rappresenta l’unico in cui in alternativa all’arresto non sia prevista l’ammenda. Tuttavia, l’articolo 302 introduce un «ravvedimento operoso», per cui il giudice dovrà convertire l’arresto in ammenda – da 8mila a 24mila euro – «se entro la chiusura del dibattimento di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato».

-I lavoratori, che non si sottopongono alla formazione obbligatori  rischiano l’ammenda da 200 a 600 euro.

 

 

FONDI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PREVENZIONISTICA

Si contempla di destinare gli “ introiti delle sanzioni pecuniarie” allo scopo di diffondere la prevenzione anche per quanto riguarda l’aspetto dell’informazione o “alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali”;

- L’importo di sanzioni amministrative applicate in caso di lavoro irregolare e’ destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al fenomeno stesso.

 

RUOLI E COMPITI DEL  SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE

- rafforzamentodel ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- Si introduce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

(può essere considerato un rafforzamento del principio, perché la norma già c’era).

- Il RLS  e’ “di norma eletto dai lavoratori”; all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
 4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, (…) avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, (…)  sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. (sarà dunque possibile eleggere il rappresentante della Sicurezza dei lavoratori solo una volta sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori).

Sussisterà inoltre da parte del Datore di Lavoro l’ obbligo di consegnare al rappresentante per la sicurezza, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ del registro degli infortuni sul lavorodi cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).”(l’obbligo però resta se su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione)

- all’articolo 19, dopo il comma 5 e’ aggiunto il “5-bis  con l’introduzione dei  rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, i quali sono chiamati a esercitare le attribuzioni proprie dell’ RSL con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza” (ad esempio una figura unica per un gruppo di sedi operative svolgenti la stessa attività produttiva nella stessa regione)

Sono introdotte nuove procedure di lavoro per il Medico Competente con la standardizzazione di alcuni protocolli di lavoro (registro esposti, protocollo sanitario, etc) nonché nuovi obblighi in fatto di tenuta e gestione della documentazione sanitaria).

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

-  valorizzazionedi codici di condotta ed etici che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei

lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

- previsione di un sistema di qualificazione delleimpresee dei lavoratori autonomi acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

- promozionedella tutela della salute e sicurezza sul lavoro.    

- previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema promozione

- la divulgazione della cultura della salutee della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione. (Lo slancio previsionale viene tuttavia smorzato dalla considerazione del” rispettodei principi di autonomia didattica e finanziaria”);

 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COORDINAMENTO E DI VIGILANZA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 29 del 5 febbraio 1998.  

Fino all’emanazione del decreto  , il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.

- razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza. (non vengono ancora specificate le modalità con cui verrà espresso tale coordinamento).

- poteri e  obblighi assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, al personale ispettivo delle aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possonoeffettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, si prevede  da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’immissione in serviziodi altre 300 unità di personale.

 

REGIME DELL’APPALTO

- il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
        “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” (resta quindi in piedi la valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del Dlgs 626/94 per le singole appaltatrici. Tale documento dovrà essere recepito dalla Committente per l’individuazione delle interferenze).

Altro aspetto riguarda i costi della Sicurezza.

 All’articolo 7, dopo il comma 3-bise’ aggiunto il seguente:
        “3-ter(. …) nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;

- esclusione di qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati in relazione all’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

- revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a  migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e con la garanzia che l’assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

-nell’ambito della disciplina del codice dei contratti pubblici si prevede  che i costi relativi alla sicurezzasiano indicati nei bandi di gara e risultare congrui.(il capitolato speciale d’appalto dovrà sempre riportare gli  importi non soggetti a ribasso).

-  rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; in materia di amianto.  (saranno adottate procedure standardizzate di controllo. Una tra tutte la tenuta del registro degli esposti, in realtà già in vigore ed ora standardizzata per facilitarne la lettura alla vigilanza).

 

DISPOSIZIONI CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE  

Qualora si riscontri l’impiego di personale non in regola  in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, è previsto un provvedimento di sospensione e interdittivo.

(esempio su 5 lavoratori occupati una persona non è in regola?)

si introducono anche le condizioni per la revoca del provvedimento (conversione del reato da penale ad amministrativo). I passi successivi comportano :

1) la regolarizzazione dei lavoratori  2) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro 3) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

Viene comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

L’introduzione dell’obbligo della Tessera di riconoscimento. I soggetti interessati sono il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici  per attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007. Ogni tessera di riconoscimentodeve essere corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro  Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.( le spese per la realizzazione delle tessere è a capo del Datore di lavoro della Ditta in Appalto. Il lavoratore autonomo  deve provvedervi per proprio conto).

-         I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

-         La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munitodella tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI

1.      A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e’ concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati diformazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

-         Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospesele eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

 

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

E’ stata prevista l’introduzione dello strumento dell’ interpello relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta. (Un dubbio interpretativo sulla lettura di una norma potrà essere proposto per ricevere una risposta di chiarimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ma solo attraverso enti, associazioni di categoria ed università. Le risposte avranno valenza di legge).